Elusione del provvedimento del giudice in caso di mancato rispetto della collocazione presso la casa coniugale
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 24 ottobre 2013
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Con la sentenza n. 43292 del 23 ottobre 2013, la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da una madre contro la decisione con cui la stessa era stata condannata per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice in quanto si era trasferita in Sicilia non rispettando il provvedimento di separazione dove era stata disposta la collocazione della figlia minore presso di lei, nell'ex abitazione coniugale in Trentino.
Secondo i giudici di merito, la dettagliata specificazione presente nel testo del provvedimento presidenziale circa la collocazione della minore e del diritto di visita anche infrasettimanale del padre, aveva mostrato di tenere conto della peculiarità del caso, conseguente alla presenza di una neonata e dell'irreparabile pregiudizio potenzialmente derivante alla stessa dall'assenza di continuità e costanza nella frequentazione paterna.
Le statuizioni in oggetto, ossia, non potevano essere considerate alla stregua di un'imposizione coatta di una residenza alla madre, ma perseguivano l'interesse di una bambina di otto mesi che, allontanata per lunghi periodi dalla figura paterna, avrebbe potuto patire effetti irreversibili nel rapporto col genitore.
E tali considerazioni sono state confermate dalla Suprema corte la quale ha, altresì, ricordato come l'elusione dell'esecuzione di un provvedimento del giudice civile che riguardi l'affidamento di minori possa concretizzarsi “in un qualunque comportamento da cui derivi la frustrazione delle legittime pretese altrui, ivi compresi gli atteggiamenti di mero carattere omissivo, quando questi siano finalizzati ad ostacolare ed impedire di fatto l'esercizio del diritto di visita e di frequentazione della prole”.
- Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 35 - Minori, casa coniugale obbligatoria – P. Mac.
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