Elezioni commercialisti: il Tar del Lazio conferma la sospensione
Pubblicato il 19 ottobre 2021
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Tar del Lazio: è da ritenere nulla la delibera del CNDCEC sulla fissazione della data per l’elezione dei Consigli dell’ordine territoriale in quanto decisa ben oltre la consumazione del periodo massimo di proroga degli organi amministrativi.
Con ordinanza n. 5547 del 16 ottobre 2021, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto l’istanza cautelare promossa da un commercialista ai fini della sospensione dell'efficacia del provvedimento con cui il CNDCEC ha fissato la data delle elezioni per il rinnovo dei consigli degli ordini territoriali per i giorni 11 e 12 ottobre 2021.
Il Tar – che con precedente decreto del 25 settembre aveva già sospeso la deliberazione fino alla data della trattazione in camera di consiglio del 12 ottobre - ha ritenuto sussistente il fumus di fondatezza e anche il rischio di un pregiudizio attuale, grave e irreparabile, in considerazione dell’esigenza di non fare eleggere e insediare Organi eletti “in violazione di norme imperative”.
Per l’effetto, ha sospeso il provvedimento impugnato, fissando, per la trattazione del merito del ricorso, l'udienza pubblica del 25 febbraio 2022.
Norme su proroga degli organi amministrativi applicabili al CNDCEC
Il Tribunale amministrativo si è pronunciato a seguito di valutazione sommaria propria della fase cautelare, ritenendo che i rilievi sollevati dal professionista fossero in apparenza fondati.
Secondo il Tar del Lazio, in particolare, la norma di cui al D.lgs. 139/2005 - ai sensi della quale l’elezione del nuovo CNDCEC deve svolgersi almeno 30 giorni prima della scadenza del Consiglio in carica, e qualora non si riuscisse ad addivenire alla proclamazione prima dello spirare del termine di scadenza della carica del presidente e dei consiglieri uscenti, fino all’insediamento del nuovo CNDCEC rimane in carica il Consiglio uscente - deve essere coordinata con la disciplina dettata dal D.l. n. 293/94 in tema di proroga degli organi amministrativi.
Tale ultimo Decreto, infatti, “si applica agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo dello Stato e degli enti pubblici, nonché delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, quando alla nomina dei componenti di tali organi concorrono lo Stato o gli enti pubblici”.
In esso, si prevede che gli organi amministrativi svolgono le funzioni sino alla scadenza del termine di durata ed entro tale termine debbono essere ricostituiti.
Proroga organi amministrativi non oltre 45 giorni
A seguire, il Decreto legge dispone che:
- gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine indicato sono prorogati per non più di 45 giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo;
- nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità;
- gli atti non rientranti fra quelli appena menzionati, adottati nel periodo di proroga, sono nulli;
Infine, è sancito che:
- il decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono;
- tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli;
- i titolari della competenza alla ricostituzione e i presidenti degli organi collegiali sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, “fatta in ogni caso salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva”.
Provvedimento nullo per intervenuta decadenza del Consiglio in carica
Nel caso di specie, la fissazione della data per l’elezione dei consigli dell’ordine territoriale, seppur rientrante nelle competenze del CNDCEC, è stata deliberata ben oltre la consumazione del periodo massimo di proroga del Consiglio nazionale, cosicché detta delibera va ritenuta nulla.
Ciò posto, essendo stata superata la predetta soglia temporale, “il Ministro della Giustizia avrebbe dovuto prendere atto dell’intervenuta decadenza del Consiglio nazionale in carica e nominare al suo posto un commissario, il quale avrebbe dovuto fissare lui la data delle elezioni dei Consigli dell’Ordine territoriali. E solo dopo le elezioni di tali Consigli territoriali, si sarebbero dovute indire le elezioni per la formazione del nuovo CNDCEC”.
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