Elettrici. Rinnovo

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Elettrici. Rinnovo

Con ipotesi di accordo 11 febbraio 2025 è stato rinnovato il Ccnl per i lavoratori addetti al settore elettrico, con validità 1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2027. Parti stipulanti: Elettricità Futura, Utilitalia, Enel Spa, Gse S.p.a., Sogin Spa, Terna Spa, energia Libera e Filctem Cgil, Flaei Cisl, Uiltec Uil (vai al testo dell'accordo).

Incremento retributivo complessivo (TEC)

L'incremento retributivo complessivo per il triennio 2025-2027 sarà costituito dalle seguenti componenti:

  • A) Incremento dei minimi (TEM);
  • B) Welfare;
  • C) Produttività.

A) Incremento dei minimi
Viene previsto un aumento medio a regime di € 290,00 su parametro medio 179,76, da erogare in 4 tranches:

  • € 90,00 aprile 2025;
  • € 65,00 aprile 2026;
  • € 65,00 aprile 2027;
  • € 70,00 ottobre 2027.

Per le attività di efficienza energetica e servizi commerciali l'aumento è il seguente:

  • € 70,00 aprile 2025;
  • € 50,00 aprile 2026;
  • € 50,00 aprile 2027;
  • € 50,00 ottobre 2027.

Consulta le tabelle retributive nella "Banca dati"

B) Welfare
Il contributo aggiuntivo, a carico del datore di lavoro, da versare ai Fondi di previdenza complementare, è fissato ad € 20,00 mensili per 14 mensilità. Nelle aziende ad efficienza energetica il contributo aggiuntivo è di € 14,00 mensili.

Dal 1° gennaio 2026 le aziende verseranno ai Fondi di previdenza complementare di settore, ad incremento della contribuzione, un importo aggiuntivo pari ad € 3,00 per il 2026 ed € 4,00 per il 2027 per ogni mensilità (14 mensilità) e destineranno all'assistenza sanitaria integrativa un incremento per ogni mensilità (14 mensilità) pari ad € 2,00 per il 2026 e € 3,00 per il 2027.

C) Produttività
Confermata la quota da destinare alla produttività erogata annualmente nelle seguenti misure:

  • € 210,00 per il 2025;
  • € 210,00 per il 2026;
  • € 210,00 per il 2027.

Per le attività di efficienza energetica e servizi commerciali gli importi sono i seguenti:

  • € 140,00 per il 2025;
  • € 140,00 per il 2026;
  • € 140,00 per il 2027.

Malattia

Nel computo dei periodi di conservazione del posto non si tiene conto neanche del periodo di riabilitazione, svolto in continuità rispetto al ricovero ospedaliero, che richieda la degenza presso apposite strutture sanitarie.

Per i lavoratori disabili il diritto alla conservazione del posto passa da 12 a 18 mesi (si considera prosecuzione del periodo di malattia quella che intervenga non oltre 30 giorni dalla cessazione della malattia precedente) e da 18 a 24 mesi (in caso di pluralità di eventi morbosi indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli) entro un periodo massimo di 36 mesi consecutivi.

Trattamento economico
Al lavoratore, non in prova, assente per malattia spetta l’intera retribuzione per un periodo di 12 mesi, elevati a 18 mesi per i lavoratori disabili e in caso di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Cooley, SLA o a degenze ospedaliere, nonché ad assenze dovute a riabilitazione in continuità rispetto al ricovero ospedaliero con degenza presso apposite strutture sanitarie.

In caso di pluralità di eventi morbosi, spetta la retribuzione intera fino al raggiungimento del limite di 18 mesi (per il cui computo sono utilmente considerati anche i periodi di degenza ospedaliera, nonché il periodo di riabilitazione svolto in continuità rispetto al ricovero ospedaliero che richieda la degenza presso apposite strutture sanitarie).

Nel caso di lavoratori disabili e nel caso di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Cooley, SLA - anche se non comportanti ricovero ospedaliero - spetta la retribuzione fino al limite massimo di 24 mesi e nella misura del 70% della retribuzione per un ulteriore periodo massimo di 8 mesi.

Riduzione orario di lavoro

Per le aziende che applicano per il personale semiturnista un orario settimanale di 40 ore, in assenza di una specifica disciplina di miglior favore definita a livello aziendale, la riduzione dell'orario di lavoro passa da 76 a 96 ore annue.

Formazione

Le ore destinate alla formazione, a favore dei lavoratori a tempo indeterminato, vengono così elevate:

  • 45 ore dal 2026;
  • 50 ore dal 2027.

Per maggiori dettagli vai a "Rinnovi CCNL"

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