Elenchi nominativi braccianti agricoli anno 2014

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Per il riconoscimento, per l’anno 2014,del beneficio di cui all’articolo 1, comma 65, Legge n. 247/2007 - ovvero dell’aggiunta alle giornate di lavoro prestate, ai fini previdenziali ed assistenziali, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici di cui all’articolo 1, comma 3, D.Lgs. n. 102/04 - il lavoratore deve essere stato occupato per almeno cinque giornate presso un’impresa agricola di cui all’articolo 2135 c.c. (si ricorda che il beneficio si applica anche ai piccoli coloni e compartecipanti familiari).

Stante quanto sopra, l’INPS, con circolare n. 9 del 22 gennaio 2015, ha comunicato che le aziende interessate dovranno trasmettere per via telematica la dichiarazione di calamità direttamente o avvalendosi degli intermediari autorizzati.

Per la concessione del beneficio ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono presentare istanza cartacea utilizzando il fac-simile allegato alla circolare stessa.

La trasmissione telematica o cartacea, dovrà avvenire entro la data del 6 febbraio 2014, per dar modo alle Sedi dell'Istituto di procedere alla validazione delle domande entro il 16 febbraio 2015.
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