Effettiva utilità percepita dall'ente esclusa dal sequestro

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Con la sentenza n. 24277 depositata il 4 giugno 2013, la Corte di cassazione ha ribaltato la decisione con cui i giudici del riesame avevano confermato il sequestro preventivo disposto, ai sensi del Decreto legislativo 231/2001, sui beni di un'azienda coinvolta nell'ambito di un'indagine per corruzione in una gara d'appalto pubblica.

Il legale rappresentante della società aveva impugnato il sequestro di specie lamentando che la misura fosse stata illegittimamente disposta con riferimento all'intero importo fatturato alla pubblica amministrazione, senza la detrazione dell'utilità prodotta in favore di quest'ultima in conseguenza dell'esecuzione del contratto.

E tale doglianza è stata ritenuta fondata dagli Ermellini, secondo i quali il profitto confiscabile andava individuato detraendo l'effettiva utilità percepita dall'Ente pubblico in ragione della esecuzione dei lavori.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 27 – Confische da 231 limitate. Esclusa l'effettiva utilità

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