Edili (Confapi)

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Il 20 febbraio 2007 è stato siglato un accordo tra l’Associazione Nazionale Imprese Edili (Aniem) e le organizzazioni sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea- Cgil, modificativo del trattamento normativo ed economico in caso di malattia di dipendenti delle piccole e medie industrie edili ed affini.

Ai sensi della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, che al comma 773 introduce dal 1° gennaio 2007 l’elevazione dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che impiegano lavoratori apprendisti e contestualmente estende le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia, secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati, anche agli apprendisti, le parti hanno inteso apportare delle modifiche all’art. 27 del Ccnl dell’11 giugno 2004.

In particolare il comma 5) viene così modificato:

«Durante l’assenza dal lavoro per malattia l’impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui al presente articolo, è tenuta ad erogare mensilmente all’operaio e all’apprendista non in prova un trattamento economico giornaliero pari all’importo che risulta moltiplicando le quote orarie sottoindicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall’indennità territoriale di settore, dall’elemento economico territoriale e dall’indennità di contingenza per il numero di ore corrispondenti alla divisione per sei dell’orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l’assenza per malattia».

 

E il seguente comma 8) viene abrogato:

«Per gli apprendisti il coefficiente per le giornate non indennizzate dall’Inps è pari a: 0,5495».

Di conseguenza, anche ai lavoratori apprendisti in malattia è riconosciuto lo stesso trattamento economico previsto per la generalità dei lavoratori subordinati.

Anche in
  • Guida al Lavoro n. 12, p. 122 – Edili (Confapi) – Accordo 20 febbraio 2007

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