Ecotassa ampia dovuta anche per i veicoli esteri reimmatricolati in Italia
Pubblicato il 18 aprile 2019
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Nel corso dell’interrogazione parlamentare del 17 aprile 2019, in Commissione Finanze alla Camera (question time n.5-01949), il sottosegretario all'Economia, Massimo Bitonci, ha chiarito alcuni aspetti dubbi sulla cosiddetta “ecotassa”: l'imposta sull'acquisito e sull'immatricolazione in Italia di autovetture con emissioni di CO2 superiori ai 160g/km.
L'interrogazione, sollevata dopo aver segnalato la problematica relativa all'illegalità e alle frodi nel settore dei carburanti per autotrazione, sollecita il Governo a fornire spiegazioni in merito a due aspetti:
- la debenza dell'imposta “anti inquinamento” nel caso di veicoli esteri reimmatricolati nel Territorio;
- la debenza dell'imposta nei casi di vettura con doppia alimentazione.
Queste le considerazioni del rappresentante del Governo:
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dal 1° marzo 2019 fino al 31/12/2021, chiunque acquisti, anche in locazione finanziaria in Italia, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, è tenuto al pagamento di un'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km;
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l’ecotassa è dovuta anche nel caso di autovetture di prima o seconda immatricolazione estera successivamente reimmatricolate nel nostro Paese dal medesimo titolare;
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l’imposta non si applica ai veicoli per uso speciale di cui all'allegato II, parte A, punto 5, della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 5/9/2007.
- eDotto.com – Edicola del 1 marzo 2019 - Al via Ecobonus ed Ecotassa. Chiarimenti dalle Entrate – Moscioni
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