Ecobonus, nuova chance per l’acquisto di veicoli non inquinanti

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Ecobonus, nuova chance per l’acquisto di veicoli non inquinanti

Per i venditori dei veicoli meno inquinanti acquistati nel 2024, possibile prenotare gli incentivi tramite la piattaforma informatica di Invitalia. Dal 23 gennaio 2024, infatti, è possibile inserire sulla piattaforma Ecobonus le prenotazioni per i contributi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1 (autoveicoli), L1e - L7e (motocicli e ciclomotori) e N1 e N2 (veicoli commerciali). Il D.P.C.M. 4 Aprile 2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 Maggio 2022), per l’annualità 2024, prevede che le risorse destinate al riconoscimento degli incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti sono individuate in 610 milioni di euro, così ripartite:

Risorse

Interventi

205 milioni di euro

acquisto dei veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 0-20 g/Km CO2 e prezzo di listino pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa;

245 milioni di euro

acquisto dei veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 21-60 g/Km CO2 e prezzo di listino pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa;

120 milioni di euro

’acquisto dei veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 61- 135 g/Km CO2 e prezzo di listino pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa;

5 milioni di euro

acquisto dei veicoli di categoria da L1e a L7e nuovi di fabbrica non elettrici;

15 milioni di euro

acquisto dei veicoli di categoria da L1e a L7e nuovi di fabbrica elettrici;

20 milioni di euro

acquisto dei veicoli commerciali di categoria N1 e N2 nuovi di fabbrica ad alimentazione esclusivamente elettrica.

ATTENZIONE: Pertanto, nelle more della pubblicazione del nuovo DPCM di ripartizione delle risorse e rimodulazione degli incentivi, gli importi dei contributi, i requisiti per il loro riconoscimento e gli stanziamenti delle risorse sono quelli di cui al DPCM 6 aprile 2022 e all'art. 1, comma 691, della L. 178/2020.

Ai fini dell'attuazione della suddetta disciplina, ed in particolare per quanto riguarda la prenotazione degli incentivi e le questioni operative, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al DM 20 marzo 2019, ed in particolare l'art. 6, come modificato dal DM 17 ottobre 2023. In particolare, il DM 17.10.2023, stabilisce che il termine previsto dall'articolo 6, comma 2, del DM 20 marzo 2019 per il completamento delle operazioni di prenotazione dei contributi, è esteso da 180 a 270 giorni, decorrenti dalla data di apertura della prenotazione. Tale modifica si applica, oltre che alle prenotazioni effettuate dalla data di pubblicazione del decreto, anche alle prenotazioni ancora in fase di completamento alla medesima data.

Ma vediamo nel dettaglio i diversi interventi.      

Ecobonus automotive  

Con l’articolo 2 del D.P.C.M. 6 aprile 2022 è previsto un contributo per coloro che acquistano (anche in leasing) ed immatricolano in Italia dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, tenuto conto delle risorse disponibili, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica (autovetture con al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente), con emissioni di anidride carbonica entro certi limiti e un prezzo adeguato ai limiti risultanti del listino ufficiale. Nello specifico, la norma riconosce:

a) un contributo di 3.000 euro (a cui si aggiungono ulteriori 2.000 euro se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 5) nel caso si acquisti un veicolo di categoria M1:

  • nuovo di fabbrica e omologato in una classe non inferiore ad Euro 6;
  • con emissioni di CO2 per Km comprese nella fascia 0-20 g/km CO2;
  • con prezzo da listino della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa

b) un contributo di 2.000 euro (a cui si aggiungono ulteriori 2.000 euro se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 5) nel caso si acquisti un veicolo di categoria M1:

  • nuovo di fabbrica e omologato in una classe non inferiore ad Euro 6;
  • con emissioni di CO2 per Km comprese nella fascia 21-60 g/km CO2;
  • con prezzo da listino della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa

c) un contributo di 2.000 euro solo se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 5, nel caso si acquisti un veicolo di categoria M1:

  • nuovo di fabbrica e omologato in una classe non inferiore ad Euro 6;
  • con emissioni di CO2 per Km comprese nella fascia 61-135 g/km CO2;
  • con prezzo da listino della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa

Emissioni di Co2 g/Km

Contributo con rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato alle classi Euro 0, 1, 2, 3 e 4

Contributo senza rottamazione

0-20

5.000

3.000

21-60

4.000

2.000

61-135

2.000

--

Ciò detto, per effetto del D.P.C.M. 4 agosto 2022 viene stabilito che il contributo per l'acquisto di veicoli non inquinanti si incrementa del 50% nel caso in cui l'acquirente abbia un ISEE inferiore a 30.000 euro. Il contributo “aggiuntivo” in esame è, in ogni caso, concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare. Conseguentemente, alle persone fisiche con ISEE inferiore a 30.000 euro è riconosciuto:

a) un contributo di 4.000 euro (a cui si aggiungono ulteriori 3.000 euro se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 5) nel caso in cui si acquisti un veicolo di categoria M1:

  • nuovo di fabbrica e omologato in una classe non inferiore ad Euro 6;
  • con emissioni di CO2 per Km comprese nella fascia 0-20 g/km CO2;
  • con prezzo da listino della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa

b) un contributo di 3.000 euro (a cui si aggiungono ulteriori 3.000 euro se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 5) nel caso si acquisti un veicolo di categoria M1:

  • nuovo di fabbrica e omologato in una classe non inferiore ad Euro 6;
  • con emissioni di CO2 per Km comprese nella fascia 21-60 g/km CO2;
  • con prezzo da listino della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa

Incentivi per persone fisiche con ISEE inferiore a 30.000 euro

Emissioni di Co2 g/Km

Contributo con rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato alle classi Euro 0, 1, 2, 3 e 4

Contributo senza rottamazione

0-20

7.000

4.000

21-60

6.000

3.000

Con il D.P.C.M. 4 agosto 2022, poi, è stata allargata la platea dei beneficiari dell'agevolazione. In particolare, detti contributi, nel limite delle risorse disponibili, sono concessi:

  1. alle generalità delle persone giuridiche, nel caso in cui i veicoli da questi acquistati siano impiegati in attività di “car sharing” con finalità commerciali e se tale impiego nonché la proprietà in capo al beneficiario del contributo siano mantenute per almeno 24 mesi;
  2. per il 50% di quelli ordinariamente previsti, alle persone giuridiche che impiegano i veicoli acquistati in attività di autonoleggio con finalità commerciali, purché tale impiego per l’autonoleggio nonché la proprietà del veicolo in capo al soggetto beneficiario del contributo, siano mantenuti per almeno 12 mesi. Conseguentemente i contributi sopra riportati sono “dimezzati” diventando pari a:
  • 1.500 euro (a cui si aggiungono 1.000 euro se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe inferiore a Euro 5), nel caso di acquisto di veicoli elettrici;
  • 1.000 euro (a cui si aggiungono 1.000 euro se è contestualmente rottamato un veicolo di classe inferiore ad Euro 5), nel caso di acquisto di veicoli plug-in.

I contributi in favore delle persone fisiche sono riconosciuti per l'acquisto (anche in locazione finanziaria), di un veicolo, il quale deve essere intestato al soggetto beneficiario del contributo e la proprietà deve essere mantenuta per almeno 12 mesi. Resta fermo che, per il riconoscimento dei contributi sia in favore delle persone fisiche che delle persone giuridiche, il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno 12 mesi al soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

Motocicli e ciclomotori

Ulteriori contributi hanno interessato il mondo dei motocicli e ciclomotori (categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e). Per questi il contributo è differenziato in relazione al fatto che il veicolo sia elettrico o meno.

Nello specifico, per motocicli e ciclomotori di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e è previsto:

a) un contributo pari al 40% del prezzo di acquisto e fino ad un massimo 2.500 euro, nel caso si acquisti un veicolo nuovo di fabbrica “non elettrico”. Il contributo è riconosciuto solo alle persone fisiche che:

  • acquistano un veicolo omologati in una classe non inferiore ad Euro 5;
  • rottamano un veicolo della stessa di categoria euro 0, 1, 2, o 3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del D.M. del 2 febbraio 2011;
  • siano destinatarie di uno sconto praticato dal venditore pari almeno il 5% del prezzo di acquisto.

b) un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto fino ad un massimo 3.000 euro, nel caso si acquisti un veicolo “elettrico” nuovo di fabbrica, senza procedere alla rottamazione di altro veicolo. Il contributo arriva al 40% del prezzo di acquisto e fino ad un massimo di 4.000 euro se contestualmente all’acquisto viene consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3 di cui si è proprietari o intestatari da almeno 12 mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente.

Contributo per veicoli commerciali

Previsto un contributo per l’acquisto di veicoli per il trasporto merci nuovi di categoria N1 (fino a 3,5 tonnellate) e di categoria N2 (massa massima fra 3,5 e 12 t).

In particolare, a chi acquista in Italia – nel periodo 1°gennaio - 31 dicembre 2024 - veicoli commerciali di categoria N1 e N2 nuovi di fabbrica ad alimentazione esclusivamente elettrica, con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 4, è riconosciuto un contributo “differenziato” in base alla massa totale a terra del veicolo (MTT):

a) per i veicoli di categoria N1 è previsto un contributo di:

  • 4.000 euro per i veicoli con MTT fino a 1,5 tonnellate;
  • 6.000 euro per i veicoli con MTT superiori a 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate;

b) per i veicoli di categoria N2 è previsto un contributo di:

  • di 12.000 euro per i veicoli N2 con MTT da 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate;
  • di 14.000 euro per i veicoli N2 con MTT superiori a 7 tonnellate e fino a 12 tonnellate.

I contributi in esame sono concessi in favore di piccole e medie imprese (Pmi), ivi comprese le persone giuridiche, esercenti attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi.

ESEMPIO: Supponiamo che la Alfa abbia acquistato un veicolo N1 elettrico con massa totale tra 1,5 e 3,5 t, al prezzo di listino di 50.000 euro (Iva esclusa), e rottamato un veicolo di categoria Euro 2. Il nuovo veicolo viene utilizzato esclusivamente a fini aziendali. In tal caso, l’impresa beneficia del contributo di 6.000 euro.

 

Senza incentivi

Con incentivi

Prezzo di listino

50.000

50.000

IVA (detraibile)

+ 11.000

+ 11.000

Contributo statale

-

- 6.000

Totale della fattura

61.000

55.000

Aspetti operativi

Le prenotazioni dei contributi, per gli acquisti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024 e sino al 31 dicembre 2024, potranno essere inserite nella piattaforma informatica, appositamente aggiornata dal gestore, a decorrere dalla data di apertura della piattaforma, di cui verrà data comunicazione sui siti istituzionali http://ecobonus.mise.gov.it  e http://mimit.gov.it , salvo esaurimento delle risorse disponibili. Nella circolare del 28 dicembre 2023 è stato infatti chiarito che, al momento della prenotazione, e allo scopo di “accertare” la sussistenza dei requisiti previsti per la concessione dei contributi, dovranno essere oggetto di apposita dichiarazione le seguenti informazioni:

  • per gli acquisti effettuati da persone fisiche, sarà necessaria apposita dichiarazione di presa d’atto del mantenimento della proprietà del veicolo acquistato per almeno 12 mesi;
  • per gli acquisti effettuati da persone giuridiche che svolgono attività di car sharing con finalità commerciali, sarà necessaria apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’impiego del veicolo in car sharing con finalità commerciali e contestuale dichiarazione di presa d’atto del mantenimento di tale impiego nonché della proprietà del veicolo acquistato per almeno 24 mesi;
  • per gli acquisti effettuati dalle persone giuridiche che svolgono attività di “autonoleggio” con finalità commerciali diverse dal car sharing, sarà necessaria apposita dichiarazione sostitutiva attestante l’impiego del veicolo acquistato in attività di autonoleggio con finalità commerciali diverse dal car sharing e contestuale dichiarazione di presa d’atto del mantenimento di tale impiego nonché della proprietà del veicolo stesso in capo al soggetto beneficiario del contributo per almeno 12 mesi;
  • per gli acquisti effettuati dalle piccole e medie imprese ai fini dei contributi di cui all’art 2, comma 1, lettera f) del DPCM6 aprile 2022, sarà necessaria apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al possesso dei requisiti di PMI nonché dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all’esercizio di attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi.

NOTA BENE: I moduli per le dichiarazioni di cui sopra saranno resi disponibili sul sito istituzionale http://ecobonus.mise.gov.it e, dopo essere stati debitamente compilati, firmati e datati dall’acquirente, dovranno essere inseriti dal venditore nella piattaforma.

Per quanto concerne i veicoli di categoria da L1e a L7e, a decorrere dalla data di avvio delle operazioni, potranno essere inserite nella piattaforma informatica le prenotazioni relative ai contributi riconosciuti ai sensi dell’articolo 1, comma 691, della L.178/2020, nel limite di 30 milioni di euro per l’annualità 2024. Sulle prenotazioni completate nella piattaforma saranno effettuati controlli di completezza e regolarità della documentazione fornita dai venditori. In caso di accertata indebita fruizione totale o parziale del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste saranno attivate le modalità di revoca.

I venditori, in particolare - al fine di accedere alle diverse tipologie di benefici - dovranno:

  • registrarsi preventivamente alla piattaforma nell’area rivenditori;
  • inserire i dati relativi all'ordine di acquisto del veicolo, ivi compresa l'indicazione dell'importo versato a titolo di acconto, secondo la procedura resa disponibile sul sito www.mise.gov.it
  • inserire nella piattaforma i moduli delle dichiarazioni, debitamente compilati e firmati dall’acquirente;
  • confermare le operazioni entro 180 giorni dalla data di apertura della prenotazione ovvero dal diverso termine previsto da successive disposizioni. I venditori confermano l'operazione, comunicando, tra l'altro, il numero di targa del veicolo nuovo consegnato, nonché il codice fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice del veicolo (art. 6, comma 2 del DM 20 marzo 2019).

Fase 1 

Prenotazione

dei contributi

I venditori:

  • si registrano nell’area rivenditori della piattaforma;
  • prenotano i contributi relativi ad ogni singolo veicolo, ottenendo, in base alla disponibilità delle risorse, una ricevuta di registrazione della prenotazione;
  • inseriscono nella piattaforma i moduli delle dichiarazioni, debitamente compilati e firmati dall’acquirente;
  • confermano l’operazione entro 180 giorni dalla prenotazione, comunicando il numero di targa del veicolo nuovo consegnato e allegando la documentazione prevista.

Fase 2

Corresponsione

dei contributi

il contributo è corrisposto dal venditore all’acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

Fase 3

Rimborso al venditore dei contributi

le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo.

Fase 4

Recupero dell’importo del contributo

 

le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo ricevono dal venditore la documentazione necessaria e poi recuperano l’importo del contributo sotto forma di credito d’imposta.

 

Le FAQ aggiornate al 24 gennaio 2024

Sul sito del Ministero dedicato agli incentivi auto sono state fornite numerose indicazioni su come procedere per l’accesso a detti benefici fiscali.  Nella tabella che segue si segnalano le risposte più significative (si rimanda, in ogni caso, alla pagina https://ecobonus.mise.gov.it/faq)

Domande

Risposte

Quando un veicolo si definisce nuovo di fabbrica?

 

Quando la sua prima immatricolazione risulta a nome dell’acquirente indicato in prenotazione del contributo.

In caso di acquisto cointestato, chi può chiedere il contributo?

 

La procedura di prenotazione consente l’inserimento di un solo nominativo legato al veicolo.  Questo dovrà corrispondere all’intestatario del veicolo registrato alla Motorizzazione Civile (e non al cointestatario). Se i dati non dovessero risultare identici, potrebbe venir meno il riconoscimento del contributo.

In caso di leasing finanziario, che tipo di documenti serve presentare?

 

 

Oltre al Contratto di leasing è necessario presentare la dichiarazione della società di leasing che indichi il veicolo concesso in locazione, l’ammontare del contributo Ecobonus, il veicolo consegnato per la rottamazione e il riferimento alla relativa fattura di acquisto.

Ai fini del completamento della prenotazione del contributo in piattaforma, è necessario trasmettere copia della fattura di acquisto in allegato alla suddetta dichiarazione.

L’intestatario del nuovo veicolo può ottenere il contributo anche se è solo cointestatario del veicolo rottamato?

Sì, l’importante è che sia l’intestatario del vecchio veicolo a produrre la richiesta di cancellazione per rottamazione. Nel caso questa venga prodotta dal cointestatario, occorre che l’intestatario dichiari per iscritto di aver dato il consenso alla rottamazione. Questa sua autodichiarazione andrà allegata alla copia della richiesta di cancellazione per rottamazione e inserita in piattaforma durante la prenotazione del contributo.

NB: se risultasse che l’intestatario del nuovo veicolo non sia né intestatario né cointestatario del veicolo rottamato, non avrà diritto all’Ecobonus.

In caso di acquisto da parte di una società, è possibile rottamare un veicolo intestato al legale rappresentante, o a persone presenti sul camerale, o ai loro conviventi?

No. Nel caso in cui l’acquirente corrisponda ad una società, Il veicolo da rottamare non potrà essere intestato ad un soggetto diverso dalla società stessa.

La dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia che requisiti deve avere?

 

Questo documento è ammesso solo in caso di acquisto con rottamazione di un veicolo intestato a un familiare convivente e va reso ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000. Nella dichiarazione bisogna precisare che lo stato di famiglia è composto, oltre che dal dichiarante, dalle seguenti persone, indicando per ognuna: nome e cognome, luogo e data di nascita e grado di parentela. Sarà anche necessario attestare di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. Per consentire ai Concessionari/Venditori di effettuare idonei controlli, anche a campione, la Dichiarazione sostitutiva dovrà contenere l’autorizzazione a verificare i dati in essa contenuti da parte del soggetto ricevente, rivolgendosi alle Amministrazioni competenti. Alla Dichiarazione va allegata copia di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità.

In caso di veicoli da rottamare, occorre allegare il certificato di proprietà relativo?

No, però in alternativa è possibile presentare il foglio complementare o l’estratto cronologico.

Gli eredi di un veicolo da rottamare hanno diritto al contributo?

Si, a patto che l’erede subentri in tutti i diritti e obblighi facenti capo al defunto e sia quindi intestatario del veicolo da rottamare da almeno 12 mesi. L’incentivo è riconosciuto anche se l'acquirente del veicolo nuovo è un familiare convivente dell’erede.

L’acconto da versare è obbligatorio? Se ne può fare uno solo per più prenotazioni? È previsto un importo minimo?

Sì, per tutte le categorie di veicoli (M1, N1, N2 e Le), al momento della prenotazione, si deve versare un acconto anche nel caso in cui l’acquisto preveda un finanziamento al 100%. Ad ogni prenotazione deve corrispondere il versamento di un acconto. Quindi non è ammesso il versamento di un unico acconto per più prenotazioni. Non è previsto un importo minimo.

Il certificato di cancellazione del veicolo rottamato deve essere caricato sulla piattaforma di prenotazione?

 

No, per prenotare il contributo occorre trasmettere copia della richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista. Per richiedere il rimborso del contributo erogato, il concessionario/rivenditore deve poi produrre al costruttore/importatore il certificato di cancellazione previsto dall’art. 6 co. 9 lett. b) del D.M. 20 marzo 2019 o il certificato di cessazione dalla circolazione (ex art. 10 bis del DL.34/2019), insieme a tutta la documentazione prevista dallo stesso articolo.

 

Quadro Normativo

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