Ecobonus automotive, via libera alle prenotazioni

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Ecobonus automotive, via libera alle prenotazioni

Aperto il canale per prenotare gli incentivi. Dallo scorso 14 settembre, infatti, è nuovamente possibile prenotare sulla piattaforma www.ecobonus.mise.gov.it gli incentivi per l’acquisto di veicoli con emissioni 0-60g/km di CO2.

Per effetto del decreto “Infrastrutture”, sono stati riallocati 57 milioni di euro al fondo destinato all’Ecobonus quale incentivo per l’acquisto di auto a basse emissioni di Co2. Si tratta di risorse inizialmente stanziate per l’Extra-bonus di cui all’articolo 1, comma 652 della L.178/2020 con la legge di conversione del “Sostegni bis” e, poi, dirottate ad opera del più recente decreto. Prolungati, inoltre, i termini per il completamento delle prenotazioni in corso per i veicoli di categoria M1, M1 speciali, N1 e L: per quelle inserite sulla piattaforma dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 sarà possibile fino al 31 dicembre 2021, mentre per quelle inserite dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 sino al 30 giugno 2022.

Ma vediamo nel dettaglio i diversi interventi.

Le disposizioni del “Sostegni-bis” convertito

Con l’articolo 73-quinquies del D.L. n.73/2021 convertito il legislatore procede, in primo luogo, a rifinanziare con 350 milioni di euro il fondo automotive per l’acquisto di veicoli a basse emissioni di CO2. Nello specifico, la dotazione del fondo (di cui all’articolo 1, comma 1041 della L.145/2018) è così ripartita:

  • 200 milioni di euro ai contributi per l’acquisto (anche in locazione finanziaria), esclusivamente con rottamazione, di veicoli con emissioni comprese tra 61-135 g/km CO2. Il contributo è di 1.500 euro;
  • 60 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli le cui emissioni sono comprese nella fascia 0-60 grammi g/km CO2;
  • 50 milioni di euro ai contributi per l'acquisto (anche in locazione finanziaria) di veicoli commerciali e speciali, di cui 15 milioni esclusivamente per i veicoli elettrici.
  • 40 milioni di euro al contributo per l'acquisto di veicoli di categoria M1 “usati”. Si tratta del contributo - destinati alle persone fisiche - per l'acquisto, entro il 31 dicembre 2021, di un veicolo di categoria M1 usato e di prima immatricolazione in Italia: 
  1. per il quale “non” sono già stati riconosciuti gli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1041 della L.145/2018 e quello di cui all'articolo 1, comma 654 della L.178/2020;
  2. avente un prezzo, risultante dalle quotazioni medie di mercato, non superiore a 25.000 euro;
  3. omologato in una classe non inferiore a Euro 6;
  4. avente emissioni fino a 160 g/km di CO2. 

Per fruire del contributo è necessario rottamare una vettura immatricolata prima del gennaio 2011, o che abbia raggiunto i 10 anni di immatricolazione, e di cui l'acquirente o un suo familiare convivente siano proprietari o intestatari da almeno 12 mesi. Detto contributo è parametrato al numero di g di CO2 emessi per km, secondo gli importi in tabella:

CO2 g/km

Contributo (euro)

0-60

2.000

61-90

1.000

91-160

750

Quest’ultimo contributo è riconosciuto solo in caso di adesione del cedente e fino ad esaurimento delle relative risorse, che costituiscono limite massimo di spesa.

Ciò detto, restano in piedi -  fino al 31 dicembre 2021 - alcuni degli incentivi già noti, di seguito riproposti.

Ecobonus automotive

Ai sensi dell'articolo 1, commi 1031 e seguenti della L. n.145/2018 è previsto un contributo ad hoc:

  • per chi acquista (anche in leasing) ed immatricola in Italia - dall'1.3.2019 al 31.12.2021 - un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica (autovetture con al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente), con emissioni di anidride carbonica entro certi limiti;
  • con un prezzo del veicolo risultante dal listino ufficiale inferiore a 50.000 euro IVA esclusa.

La misura del contributo, in particolare, è “differenziata” in relazione a due fattori:

a) alla contestuale (o meno) rottamazione di un veicolo della medesima categoria di quello agevolato;

b) al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per Km che non possono superare il limite di 60.

Nello specifico, si configura la seguente situazione:

Emissioni di Co2 g/Km

Contributo con rottamazione

Contributo senza rottamazione

0-20

6.000

4.000

21-60

2.500

1.500

 

Per la disciplina applicativa e per le procedure di concessione del contributo si applicano le disposizioni dei commi da 1032 a 1036 e 1038 dell'articolo 1 della legge n.145/2018 di seguito riportati.

Art.

Aspetti operativi

1032

Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di leasing del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

1033

Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale;

1034

Entro 30 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato per la demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello dell'automobilista;

1035

Il venditore consegna i veicoli usati ai centri di raccolta autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. I veicoli non possono essere rimessi in circolazione;

1036

Il contributo è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale;

1037

Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile in compensazione mediante F24, senza che si applichino i limiti di cui all'art. 34 della L. 388/2000 e all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007;

1038

Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

 

Si rammenta, poi, che il processo di corresponsione e rimborso dei contributi si compone delle seguenti fasi:

Fase 1 

 

 

Prenotazione

dei contributi

I venditori:

  • si registrano preventivamente nell’area rivenditori;
  • prenotano i contributi relativi ad ogni singolo veicolo, ottenendo, secondo la disponibilità di risorse, una ricevuta di registrazione della prenotazione;
  • confermano l’operazione entro 180 giorni dalla prenotazione, comunicando il numero di targa del veicolo nuovo consegnato e allegando la documentazione prevista.

Fase 2

Corresponsione

dei contributi

il contributo è corrisposto dal venditore all’acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

Fase 3

Rimborso al venditore dei contributi

le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo.

Fase 4

Recupero dell’importo del contributo

 

Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo ricevono dal venditore la documentazione necessaria e poi recuperano l’importo del contributo sotto forma di credito d’imposta.

Contributo acquisto veicoli di ultima generazione

Viene confermato fino al 31 dicembre 2021 (in luogo del precedente 30 giugno 2021) l’incentivo di cui ai commi 654 e 655 dell’articolo 1 della L.n.178/2020 secondo cui è riconoscono un contributo statale di 1.500 euro alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria:

  • un veicolo nuovo di fabbrica (M1) omologato in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione;
  • con un prezzo risultante da listino ufficiale inferiore a 40.000 euro al netto dell’IVA.

In particolare, il contributo è riconosciuto se:

  • l'acquisto del nuovo veicolo avviene con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011;
  • il nuovo autoveicolo presenta emissioni di Co2 superiori a 61 g/Km e fino a 135 g/KM (per il 2020 la soglia era limitata ai 110 g/Km);
  • il venditore riconosce uno sconto almeno pari a 2.000 euro;

Contributo per veicoli commerciali

Viene confermato fino al 31 dicembre 2021 (in luogo del precedente 30 giugno 2021) l’incentivo di cui al comma 657 dell’articolo 1 della L.n.178/2020 il quale prevede un contributo statale per l’acquisto di veicoli per il trasporto merci nuovi di categoria N1 (fino a 3,5 tonnellate) nonché di autoveicoli “speciali” così definiti dall’articolo 54, comma 1, lett. g) del Codice della strada (vi rientrano a titolo esemplificativo, ambulanze, furgoni isotermici, spazzatrici, cisterne, betoniere, furgoni blindati, auto funebri, ecc.). 

In particolare, stando alla norma, a chi acquista in Italia – nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2021 - veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo statale “differenziato” in base alla massa totale a terra del veicolo (MTT), all'alimentazione e all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:

Massa totale a terra (tonnellate)

Veicoli esclusivamente elettrici

Ibridi o alimentazione alternativa

Altre tipologie di alimentazione

0-1,999

     

Con rottamazione

4.000

2.000

1.200

Senza rottamazione

3.200

1.200

800

2-3,299

     

Con rottamazione

5.600

2.800

2.000

Senza rottamazione

4.800

2.000

1.200

3,3-3,5

     

Con rottamazione

8.000

4.400

3.200

Senza rottamazione

6.400

2.800

2.000

Gli importi del contributo, quindi, vanno da 1.200 a 8.000 euro nel caso di rottamazione, mentre in mancanza il contributo va da 800 euro a 6.400 euro.

Disposizioni compatibili

Anche a detti ulteriori incentivi si applicano, in quanto compatibili, le suddette disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 della legge di bilancio 2019 che disciplinano gli aspetti relativi alla rottamazione dei veicoli, alla corresponsione dei contributi ai venditori e ai requisiti per l’accesso all’incentivo nonché le disposizioni del DM 20.03.2019 contenente la disciplina applicativa dell’ecobonus.

Imposta per i veicoli più inquinanti (cd. "ecotassa")

Agli acquirenti ed alle immatricolazioni di veicoli nuovi più inquinanti aventi categoria M1 è applicata un'imposta (cd. "ecotassa") che è stata oggetto di modifica da parte della legge di bilancio 2021. In particolare, per l’anno 2021 l’imposta si applica solo agli acquisti di veicoli con emissioni superiori a 191 gr/Km e l’importo dovuto è variabile tra i 1.100 ed i 2.500 euro a seconda della fascia di emissione.

CO2g/Km

Imposta

191-210

1.100 euro

211-240

1.600 euro

241-290

2.000 euro

superiore 290

2.500 euro

La modifica operata per effetto della L.178/2020 va ricollegata al fatto che a partire dal 1° gennaio 2021 per il calcolo delle emissioni di Co2 dei veicoli si applica il nuovo ciclo di omologazione WLTP previsto dal Regolamento (UE) 2017/1151 (riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione), che sostituisce il precedente ciclo NEDC. Tale nuovo sistema resta, dunque, il riferimento sia per la determinazione dell’ecobonus per i veicoli elettrici ed ibridi che per il calcolo della cd. ecotassa. Si ricorda che l'imposta dovuta, è da versare mediante il modello F24 (utilizzando il codice tributo "3500" denominato "ECOTASSA”) dall'acquirente o da chi richiede l'immatricolazione in nome e per conto dell'acquirente entro il giorno di immatricolazione del veicolo stesso (risoluzione 32/E/2019).

Le disposizioni del decreto “Infrastrutture”

Nuove risorse per l’ecobonus e termini più lunghi per il completamento delle prenotazioni in corso. Queste alcune delle novità previste con il decreto “infrastrutture e mobilità sostenibili”.

Il decreto Infrastrutture (nelle disposizioni di cui all’articolo 8), infatti, stabilisce che – tenuto conto degli effetti prodotti dall’emergenza epidemiologica, in particolare quelli legati ai ritardi nella produzione e all’allungamento dei tempi di immatricolazione e consegna dei veicoli acquistati - è “prolungato” il termine previsto per il completamento delle prenotazioni in corso per i veicoli di categoria M1, M1 speciali, N1 e L. 

Nello specifico, viene stabilito che la conclusione della procedura informatica per confermare la prenotazione dell’Ecobonus possa avvenire entro:

  • il 31 dicembre 2021, se l’inserimento è avvenuto tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021;
  • il 30 giugno 2022, se l’inserimento avviene tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2021.

Più risorse per l’ecobonus. Prevista una “riallocazione” di 57 milioni di euro nel fondo per l’ecobonus relativo agli acquisti di auto a basse emissioni. Nell’ambito del decreto Infrastrutture, infatti, al fine di garantire e ottimizzare l’utilizzo delle risorse destinate all’acquisto di veicoli meno inquinanti (auto elettriche e plug-in a basse emissioni), le risorse previste dal decreto “Sostegni-bis” convertito per i contributi del cd. “extra-bonus” (incentivo di cui all’articolo 1, comma 652 della L. n.178/2020) sono state dirottare all’erogazione dell’incentivo cd. Ecobonus (di cui all’articolo 1, co.1031 e ss. della L. n.145/2018).

Si tratta delle risorse provenienti da un contributo “aggiuntivo” al cd. Ecobonus e concesso per l’acquisto di autoveicoli nuovi di fabbrica con emissioni fino a 60 g/Km di Co2, sia con che senza rottamazione di un altro veicolo. La disposizione in esame era così articolata:

a) per l'acquisto di un veicolo con contestuale “rottamazione” di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 ed immatricolato prima del 1° gennaio 2011, il contributo è pari a 2000 euro in caso di emissioni di co2 g/km nella fascia 0-20 e 21-60, purché sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro.

b) per l'acquisto di un veicolo in “assenza” di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 ed immatricolato prima del 1° gennaio 2011, il contributo è pari a 1.000 euro in caso di emissioni di co2 g/km nella fascia 0-20 e 21-60, purché sia praticato dal venditore uno sconto pari almeno a 1.000 euro.

Questo contributo “ulteriore” si cumulava con quello dell’Ecobonus arrivando ad un incentivo massimo di  8.000 euro in caso acquisto di una vettura elettrica (emissioni 0-20 g/km CO2) con rottamazione di un veicolo che avesse più di 10 anni ovvero fino a 5.000 euro in caso di acquisto senza rottamazione.

La formulazione della norma circa l’utilizzo dell’extra-bonus, tuttavia, per il Mise, non era sufficientemente chiara e, optando per una interpretazione restrittiva, lo stesso Ministero ha deciso di bloccare la prenotazione dell’incentivo, lasciando inutilizzate le risorse a questo destinate. Ora, per effetto del decreto “infrastrutture” dette risorse potranno nuovamente essere destinate ad un incentivo. In particolare, per effetto della riallocazione delle risorse, a partire dal 14/09/2021 è nuovamente possibile prenotare sulla piattaforma www.ecobonus.mise.gov.it gli incentivi per l’acquisto di veicoli con emissioni 0-60g/km di CO2.

Le FAQ del Mise

Sul sito del Ministero dello sviluppo economico dedicato agli incentivi auto sono state fornite numerose indicazioni su come procedere per l’accesso a detti benefici fiscali. Nella tabella che segue si segnalano le risposte che si ritiene più significative (si rimanda, in ogni caso, alla pagina https://ecobonus.mise.gov.it/faq)

Domande

Risposte

Come si calcola il livello di emissioni nel 2021?

Dal 1° gennaio 2021 il numero g/km CO2 dal veicolo è determinato in base al ciclo di prova WLTP previsto dal regolamento (UE)2017/1151 riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione.

E’ possibile rottamare un veicolo M1 per acquistare un veicolo N1 o M1 speciale?

NO. Non è possibile rottamare un veicolo di categoria M1 per acquistare un veicolo commerciale o speciale di categoria N1 o M1 speciale.

È possibile cointestare una vettura?

 

E’ possibile cointestare il veicolo nuovo, tuttavia la piattaforma consente l’inserimento di un solo nominativo. Il nominativo inserito in sede di prenotazione dovrà coincidere con il nominativo che risulterà quale intestatario (e non quale eventuale cointestatario) del veicolo alla Motorizzazione Civile. La verifica di identità tra i due nominativi potrà essere effettuata in prima battuta dal rivenditore in sede di conferma della prenotazione. L’indicazione errata dei dati in prenotazione potrebbe comportare il mancato ottenimento del contributo.

Può l’intestatario del veicolo nuovo rottamare un veicolo di cui è cointestatario?

Si, l'intestatario di un veicolo nuovo può usufruire del maggior incentivo per la rottamazione anche qualora sia cointestatario del veicolo rottamato. In questo caso la richiesta di cancellazione per demolizione deve risultare effettuata dal primo intestatario del veicolo rottamato. Nel caso la richiesta di cancellazione per demolizione sia stata fatta dal cointestatario del veicolo rottamato, che è anche il beneficiario dell'incentivo Ecobonus, il primo intestatario dovrà formalizzare il proprio consenso alla rottamazione mediante auto-dichiarazione che dovrà essere allegata alla copia della richiesta di cancellazione per demolizione da inserire in piattaforma in fase di prenotazione.

N.B. Se l’intestatario del veicolo nuovo, o suo familiare convivente, non risulta intestatario o cointestatario del veicolo da rottamare non sarà possibile richiedere l’incentivo con rottamazione.

Il contributo statale da corrispondere al cliente quale "compensazione del prezzo d'acquisto" (es. 6.000€) va scorporato dall’imponibile oppure dal prezzo comprensivo di IVA?

 

A seguito del chiarimento recentemente intervenuto da parte dell’Agenzia delle Entrate il contributo statale non comporta una corrispondente riduzione della base imponibile IVA (in quanto integrazione di corrispettivo), che resta determinata dal prezzo di listino, al netto dell’IVA, ridotto dello sconto commerciale (eventuale) praticato dal venditore. A titolo di esempio:
Veicoli di categoria M1/N1/M1 Speciali

Base imponibile (Prezzo di listino al netto dell’IVA meno eventuale sconto commerciale)

20.000

IVA

4.400

Prezzo di acquisto IVA compresa

24.400

Contributo statale Ecobonus

6.000

Prezzo finale di acquisto

18.400

 

E’ possibile cumulare ECOBONUS e/o Contributo L. Bilancio 2021 con altri incentivi regionali e provinciali?

Per i veicoli M1, nonché per i veicoli N1 e M1 speciali, è previsto il divieto di cumulo con altri incentivi di carattere nazionale, per cui non sono indicate restrizioni in merito alla cumulabilità con altri incentivi regionali e provinciali. Per i veicoli di categoria L non è prevista alcuna restrizione in proposito.

In caso di acquisto da parte di una società, è possibile rottamare un veicolo intestato al legale rappresentante, o a persone presenti sul camerale, o ai loro conviventi?

No. Nel caso in cui l’acquirente corrisponda ad una società, Il veicolo da rottamare non potrà essere intestato ad un soggetto diverso dalla società stessa.

Possono accedere agli incentivi gli eredi di un veicolo da rottamare?

 

Si, a condizione che l’erede subentri in tutti i diritti e obblighi facenti capo al de cuius e sia quindi intestatario del veicolo da rottamare da almeno 12 mesi. L’incentivo è riconosciuto anche se l'acquirente del veicolo nuovo è un familiare convivente dell’erede.

 

Quadro Normativo

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