Ebay non è responsabile delle inserzioni

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Il Tribunale di Milano, con pronuncia del 3 ottobre 2013 resa relativamente alla causa 44529/13, ha rigettato il reclamo avanzato da un uomo contro l'ordinanza cautelare con cui i giudici milanesi avevano respinto il suo originario ricorso ex articolo 700 del Codice di procedura civile.

In questo ultimo atto, il ricorrente aveva dedotto che un'inserzione pubblicitaria contenuta sul sito di aste online eBay – nella specie, la recensione di un libro - avesse contenuto diffamatorio ai suoi danni; per questo aveva chiesto al giudice della cautela di ordinare ai convenuti responsabili delle inserzioni di rimuovere il suo nome dallo scritto prospettando che, nel successivo giudizio di merito, intendeva agire per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'offesa al suo onore e reputazione.

Secondo i giudici milanesi, tuttavia, la richiesta del ricorrente “pare confondere i profili di tutela che può utilmente vantare nei confronti dei singoli inserzionisti di eBay rispetto a quelli che può eventualmente invocare nei confronti dell'hosting provider che ha "ospitato" le inserzioni ritenute illecite”. Ed infatti, i destinatari del servizio fornito da eBay non possono essere confusi con il prestatore del servizio.

Inoltre - sottolinea il Tribunale - non è neppure normativamente previsto un obbligo di controllo preventivo in capo ad un hosting provider sugli interventi degli utenti. Non vige, ossia, in capo a quest'ultimo un obbligo generale di sorveglianza.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 23 - Nella diffamazione online vigilanza limitata per eBay - Galimberti

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