Easy free back anche senza piattaforme di marketplace

Pubblicato il



Easy free back anche senza piattaforme di marketplace

L’Agenzia delle Dogane estende l’Easy free back agli operatori nazionali del settore manifatturiero e commerciale che non utilizzano piattaforme di marketplace.

Con la determinazione n. 419205 del 19 novembre 2020, l’Agenzia delle Dogane fornisce la definizione e semplificazione delle formalità da osservare per le operazioni di reintroduzione di merce già esportata, in presenza di procedure di puntuale monitoraggio delle merci reintrodotte.

Già con le determinazioni n. 329619/RU del 24 settembre 2020 e n. 386291/RU del 31 ottobre 2020, l’Agenzia introduce un’apposita procedura di semplificazione delle formalità doganali da svolgere per le operazioni di reintroduzione in franchigia derivanti da resi di merce precedentemente esportata a seguito di transazioni commerciali realizzate attraverso piattaforme telematizzate e-commerce.

Ora, per l’interesse di accedere all’agevolazione de qua manifestato dagli operatori nazionali del settore manifatturiero e commerciale che non promuovono le proprie attività per il tramite di piattaforme di marketplace, l‘Agenzia estende a tali operatori la semplificazione.

L'ambito è quello dei mercati Business to Business (B2B) e Business to Consumer (B2C), dove sempre con maggior frequenza si possono verificare reintroduzioni di beni precedentemente esportati, derivanti sia da resi di prodotto che da ritiro degli stock di merce rimasta invenduta.

La nuova determinazione stabilisce che:

  1. i soggetti che effettuano operazioni di reintroduzione nel territorio nazionale di merci precedentemente esportate ai sensi dell’art. 203 CDU, anche derivanti da transazioni di vendita diretta on line, senza utilizzo di piattaforme marketplace, possono avanzare istanza per essere ammessi a svolgere le suddette attività mediante una procedura semplificata caratterizzata da specifiche formalità dichiarative e conseguenti deroghe applicabili ai controlli attualmente in uso per le operazioni della specie;
  2. i soggetti ammessi alla procedura sono iscritti in un apposito elenco istituito presso la Direzione Dogane denominato: “RETRELIEF (Returnedgoods – Relief from import duty)”;
  3. l’iscrizione è effettuata in via preventiva ed ha validità annuale.

Easy free back. L’inserimento nell’elenco consente l’ammissione alla semplificazione

La domanda di inserimento nell’elenco che dà diritto alla via semplificata va presentata presso l’Ufficio delle dogane competente sul luogo di tenuta delle scritture contabili principali ai fini doganali.

L’iter delle istanze dura all’incirca un mese.

Il soggetto richiedente deve dimostrare la sussistenza dei requisiti e condizioni, di tipo oggettivo e soggettivo:

  • il possesso, da parte dell’istante o dell’operatore doganale incaricato dal medesimo, dell’autorizzazione per lo sdoganamento presso “luogo approvato” nonché per “destinatario autorizzato transito”;
  • l’identità tra la merce uscita e quella reintrodotta, purché il bene oggetto di esportazione abbia mantenuto lo stesso stato;
  • l’identità tra l’esportatore e il soggetto che effettua la reintroduzione, o suo rappresentante purché operi in regime di rappresentanza indiretta;
  • l’utilizzo del codice EORI e soddisfacimento dei criteri di cui all’articolo 39, lettere a) e b) del CDU (in particolare dovrà essere dimostrata la corretta tenuta delle scritture contabili relative alle transazioni commerciali interessate, nonché l’abbinamento alla documentazione doganale e ogni utile evidenza dell’associazione tra le operazioni di esportazione e quelle successive di reintroduzione);
  • la tracciabilità del singolo prodotto mediante codice univoco identificativo;
  • la possibilità per l’Ufficio delle dogane di cui all’articolo 3 di accedere, ai fini dei controlli doganali, al sistema di scritture contabili messe a disposizione dal soggetto richiedente.

Semplificazioni:

  • i controlli sono effettuati prevalentemente a posteriori, anche presso il soggetto autorizzato, mediante verifiche periodiche;
  • i benefici possono essere riconosciuti anche quando le operazioni di export e di successiva reintroduzione in franchigia sono effettuate per conto del soggetto autorizzato da un terzo, mediante dichiarazione della merce in rappresentanza indiretta.
Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito