E' importante la non pretestuosità del riassetto
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 09 novembre 2009
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Non è sindacabile, da parte del giudice, la scelta di gestione che ha portato l'imprenditore al riassetto organizzativo dell'azienda con conseguente soppressione del settore lavorativo o del reparto. Questo sempre che tale scelta sia effettiva e non pretestuosa.
E' quanto statuito dalla Cassazione con la sentenza n. 22648 del 27 ottobre 2009.
E' quanto statuito dalla Cassazione con la sentenza n. 22648 del 27 ottobre 2009.
- Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 6 – Riassetto valido se non pretestuoso
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