E' il cliente che risponde degli ordini dallo stesso impartiti alla banca

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Il traente di un assegno che, dopo aver emesso il titolo, ordini alla banca di non pagare “si assume il rischio del protesto e, in caso di revoca della provvista o estinzione anticipata del conto della sanzione amministrativa ex art. 2 legge n. 386 del 1990”.

Ed infatti, tale condotta non può essere giustificata neanche dall'intento di prevenire il rischio dell'inadempimento altrui. Il cliente della banca, ossia, è l'unico a rispondere degli ordini da lui stesso impartiti all'istituto di credito “non potendosi dolere del protesto eziologicamente determinato dagli ordini medesimi”.

E' il principio sancito dai giudici della Cassazione, Prima sezione civile, nel testo della decisione n. 23077 depositata il 10 ottobre 2013.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 25 – Protesti, responsabilità limitata - Alberici

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