E' elusione la costituzione di società solo al fine di detrarre l'Iva

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Con la sentenza n. 16697 depositata il 3 luglio 2013, la Corte di cassazione, Sezione tributaria civile, ha accolto il ricorso presentato dall'agenzia delle Entrate contro la decisione con cui la Commissione tributaria regionale aveva annullato due avvisi di rettifica per le dichiarazioni annuali di una società che erano stati emessi sulla base delle risultanze di un pvc dal quale era emersa l'inesistenza giuridica della società medesima, costituita al solo scopo di ottenere indebiti rimborsi Iva.

In particolare, la Corte di legittimità ha sottolineato come, con riferimento alle operazioni passive, “la qualifica di impresa, che compete ex lege alle società commerciali con riguardo alle operazioni attive essendo le cessioni di beni, da parte di dette società, considerate dalla legge in ogni caso, cioè senza eccezioni, effettuate nell'esercizio d'impresa, non è sufficiente per dare vita al diritto alla detrazione dell'Iva”. Ed infatti, è necessario che l'acquisto di beni risulti indispensabile per l'esercizio vero e proprio dell'impresa e sia effettivamente destinato dall'imprenditore alla realizzazione degli scopi produttivi programmati.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 28 – No ai trucchi per detrarre l'Iva - Alberici

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