Durc d’ufficio. Fuorché nell’edilizia privata
Autore: Alessia Lupoi
Pubblicato il 02 febbraio 2012
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Inail ed Inps, in istruzioni congiunte del 26 gennaio 2012, fissano nel prossimo 13 febbraio la data a partire dalla quale la richiesta del Documento unico di regolarità contributiva (Durc) potrà essere effettuata esclusivamente dalle stazioni appaltanti pubbliche o da amministrazioni procedenti per, non solo gli appalti di lavori pubblici in senso stretto (Legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni), ma anche gli appalti di servizi e forniture (Decreti legislativi n. 358/92 e n. 157/95 e successivi). Quindi, per:
• appalto/subappalto/affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
• contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto;
• agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni.
Con un richiamo alla nota del 16 gennaio 2012, a firma del Ministero del lavoro, i due enti ribadiscono inoltre che il Durc – da sempre strumento di contrasto al lavoro nero e di sostegno alla competitività delle imprese regolari - non è autocertificabile nei lavori privati in edilizia; diversamente, nel caso di appalti pubblici, resta confermata la possibilità per l’impresa di sostituirlo con un'autocertificazione.
- LAVORI PRIVATI IN EDILIZIA = il Durc non è autocertificabile. Prima dell’avvio dei lavori, la ditta deve esibirlo all’amministrazione concedente.
- APPALTI PUBBLICI = nei contratti di forniture e servizi entro i 20mila euro, le ditte possono emettere, in sostituzione del Durc, un’autocertificazione.
ATTENZIONE: le appena schematizzate sono ipotesi derogatorie espressamente previste dal Legislatore.
La legge n. 183 del 2011 (cosiddetta “di Stabilità”), all’articolo 15, ha infatti introdotto una novità in materia, “decertificando” il rapporto tra P.a. e cittadini - prevedendo, cioè, la sostituzione delle certificazioni emesse dalle P.a. con le autocertificazioni dei soggetti interessati alla denuncia di inizio attività o al permesso di costruire - e immettendo nel corpo del Dpr 445/2000 l’articolo 44 bis, che dispone che “le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate ai sensi dell’articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore”.
L’articolo 44 bis sopra richiamato – benché regoli le modalità di acquisizione e gestione del Documento - lascia, dunque, inalterato il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un organismo tecnico - in questo specifico caso l’Inps e l’Inail - non possono essere sostituite da un'autodichiarazione, per la circostanza che essa ultima non incide su fatti, status o qualità personali, come i certificati utilizzabili nei rapporti tra privati.
L’inammissibilità dell'autocertificazione – giustificata dalla circostanza che la verifica della regolarità contributiva comporta un accertamento di ordine tecnico che non può, per sua natura, essere demandato al dichiarante - comporta l'esclusione del Durc dall'ambito di applicazione dell'articolo 40, comma 2, del Dpr 445/2000, che recita: «Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"».
ATTENZIONE: la decertificazione non riguarda, perciò, il Durc.
Di fatto, l’introduzione della “decertificazione” ad opera della Legge di Stabilità, non porta altre novità che - appunto - di offrire alle Pubbliche amministrazioni la possibilità di acquisire il Documento dal soggetto interessato, con autocertificazione, salvo valutarne i contenuti. Tale evenienza è indicata nell’articolo 90, comma 9, del Decreto legislativo n. 81 del 2008 (Testo unico sulla sicurezza).
Così, nel settore dell’edilizia privata, l’articolo 90, comma 9, del Testo unico sulla sicurezza impone al committente o al responsabile dei lavori di trasmettere il DURC delle imprese e dei lavoratori autonomi impegnati nel cantiere all’Amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia d’inizio attività, pena la sospensione del titolo abilitativo. In tale caso, l’Amministrazione che ha ricevuto il DURC può verificare in ogni momento l’autenticità dello stesso attraverso il contrassegno posto in calce al documento.
Non cambiano, pertanto:
1. l’obbligo, per le stazioni appaltanti pubbliche e per le amministrazioni procedenti, di acquisire d’ufficio il Durc;
2. la possibilità, per l’impresa, di presentare una dichiarazione sostitutiva del Durc, quando si tratti dell’ipotesi di contratti di forniture e servizi fino a 20mila euro, stipulati con le P.a. e con società in house.
Nelle due sopraindicate occasioni, resta la verifica delle dichiarazioni rese (secondo il già citato articolo 71 del Dpr 445/2000). Ricordiamo ora le modalità di rilascio del Durc. La richiesta del Documento, per la quale è stato elaborato un apposito modulo unificato, può essere effettuata:
- per via telematica, accedendo a: www.inps.it - aziende e intermediari in possesso di utenza rilasciata da Inps per i propri servizi on line (www.inail.it - aziende e intermediari in possesso di utenza rilasciata da Inail per i propri servizi on line; www.sportellounicoprevidenziale.it - stazioni appaltanti e SOA);
- per via cartacea, utilizzando l’apposito modulo reperibile in Internet o presso qualsiasi sede dell’Inps, Inail e Casse Edili. Le Pubbliche amministrazioni, gli enti privati a rilevanza pubblica e le SOA sono tenuti ad inoltrare la richiesta di Durc esclusivamente per via telematica.
Per i lavori edili, la richiesta cartacea deve essere presentata allo Sportello Unico costituito presso le Casse Edili o inviata per posta allo Sportello stesso. Nei casi diversi dall’edilizia, la richiesta cartacea deve essere presentata alla Sede Inps o Inail competente per territorio o inviata per posta a queste ultime.
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