Dovere di fedeltà del lavoratore. Obbligo fondamentale
Pubblicato il 07 settembre 2009
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La sentenza di Cassazione 18169, dell’agosto 2009, dichiara che se il dipendente fa concorrenza sleale, è giustificato che l'azienda lo licenzi, anche quando questa violazione non è nel codice disciplinare affisso in ufficio.
Il passaggio chiave è: «i comportamenti del lavoratore che costituiscono gravi violazioni dei suoi doveri fondamentali sono sanzionabili con il licenziamento disciplinare a prescindere dalla loro inclusione o meno tra le sanzioni previste dalla specifica regolamentazione disciplinare del rapporto a anche in difetto della pubblicazione del codice disciplinare, purché siano osservate le garanzie previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori».
La Cassazione stima il dovere di fedeltà come «obbligo fondamentale» sancito dal codice civile (articolo 2105). Perciò, indicarlo nel regolamento d'azienda non è necessario.
- Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 7 – Licenziabile il dirigente se informa i concorrenti – Bresciani
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