Donazioni, Fisco-choc sulle fiduciarie

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Reintrodotta l’imposta di successione e donazione, il Fisco illustra con circolare n. 3 del 22 gennaio 2008 le pesanti implicazioni per fiduciarie e trust:

 

-         l’intestazione fiduciaria deve pagare l’imposta di donazione;

-         il trust auto-dichiarato deve, pure, pagare l’imposta di donazione, anche non avendosi effetto traslativo;

-         il trust che non indica il beneficiario sconta l’aliquota massima all’8%, indipendentemente dall’essere un trust di scopo, che strutturalmente non ha beneficiario, o un trust finalizzato a beneficiare soggetti da designare a seguito dell’atto istitutivo.

 

L’Amministrazione finanziaria si fa più severa quando tratta l’ipotesi del vincolo di destinazione sorto in occasione di un trasferimento: l’imposta grava anche sui trust discrezionali e opachi, destinati cioè ad avere un beneficiario e, addirittura, sui trasferimenti a società fiduciarie (con aliquota all’8%).

 

Vi è di più, giacché il Fisco cataloga l’ipotesi di trasferimento da fiduciante a fiduciaria (e viceversa) tra i casi di istituzione di un vincolo di destinazione. Questa è una costruzione che va combattuta: se è vero che nella fiduciaria stanno tanti patrimoni separati quanti sono i mandati fiduciari ricevuti e che tali patrimoni separati sono segregati rispetto a quello della fiduciaria, l’intestazione fiduciaria non può essere qualificata come “vincolo di destinazione” e, come tale, non può essere soggetta a imposta di donazione. Infatti, l’intestazione fiduciaria è semplicemente un mandato ad amministrare, senza discrezionalità della fiduciaria e senza destinazione. La fiduciaria ha il solo vincolo di eseguire gli ordini del fiduciante e il trasferimento ha come unico effetto di mutare l’intestazione formale dei beni (la loro appartenenza rimane in capo al fiduciante). Il mandato fiduciario il cui fine è la segregazione dei beni presso la fiduciaria, insomma, non genera aggregazione dei beni rispetto al fiduciante, quindi non può il Fisco sollevare pretese impositive. 

Il “giro di vite” che la circolare 3/E stringe sulla tassazione dei trasferimenti gratuiti comprende anche il coacervo delle precedenti donazioni, che oggi presidia la moltiplicazione artificiosa della franchigia, ove essa è applicabile. Sviluppando una tesi sfavorevole al contribuente, le Entrate impongono di considerare nel coacervo tutte le donazioni, in qualunque epoca stipulate, come pure tutti gli atti istitutivi di vincoli di destinazione dal 29 novembre 2006. Con la indigeribile conseguenza che nel computo della franchigia rileveranno le donazioni pregresse per le quali si sia riconosciuta una franchigia d’imposta che abbia assorbito l’imposta dovuta.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 31 – Agevolazioni salve con il ripristino dell’imposta - Rosati
  • ItaliaOggi, p. 31 – Successioni con franchigia pesante - Villa

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