Domande all'Inps per indennità dei Co.co.pro.
Autore: Cinzia Pichirallo
Pubblicato il 23 maggio 2013
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Fornite dall'Inps, con messaggio n. 8355/2013, le istruzioni per l'erogazione dell'indennità “una tantum” a favore dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto, che risultano iscritti esclusivamente alla Gestione separata Inps e che rispondono a determinati requisiti, tra cui lo stato di disoccupazione ininterrotta per almeno due mesi nell'anno precedente.
La misura è stata introdotta, a decorrere dal 2013, dalla legge n. 92/2012 – articolo 2, commi da 51 a 56 – per compensare il fatto che detti soggetti non beneficiano dell'Aspi; ad illustrarne le specificità è intervenuta la circolare Inps n. 38 del 14 marzo 2013.
Hanno diritto ad accedere all'indennità i collaboratori in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti:
1. aver operato, nel corso dell'anno precedente, in regime di monocommittenza;
2. aver conseguito, l'anno precedente, un reddito lordo complessivo, soggetto a tassazione, non superiore a 20.000 euro (rivalutato annualmente);
3. nell'anno di riferimento, aver avuto l'accreditamento, presso la gestione separata, di un numero di mensilità non inferiore a uno;
4. aver avuto un periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi nell'anno precedente;
5. aver avuto l'accreditamento, nell'anno precedente, di almeno quattro mensilità (tre per gli anni 2013, 2014, 2015) presso la gestione separata.
Non è richiesto che la non occupazione sia in atto al momento della presentazione dell'istanza.
L'indennità ricevuta è pari ad un importo del 7 per cento del minimale annuo di reddito, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l'anno precedente e quelle non coperte da contribuzione.
I collaboratori devono inoltrare domanda entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, utilizzando il modello “CoCoPro 2013 COD. SR135”, mediante accesso alla sezione “Servizi online” del cittadino - “Invio Domande di prestazioni a Sostegno del reddito” – “Indennità Una Tantum Co.Co.Pro”.
Se gli eventi "fine lavoro" si riferiscono al 2012, è possibile utilizzare il “modello SR92”.
Se l'importo “una tantum” è pari od inferiore a 1.000 euro, la liquidazione avverrà in un’unica tranche; se supera 1.000 euro, sarà liquidato in rate mensili pari o inferiori a 1.000 euro.
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