Domanda di pensionamento, obbligatoria la cessazione del rapporto di lavoro

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Domanda di pensionamento, obbligatoria la cessazione del rapporto di lavoro

Per accedere alla pensione di anzianità (ora chiamata “pensione anticipata") è assolutamente necessario cessare l’attività lavorativa all’atto d’invio della domanda. Quindi, il diritto alla pensione è subordinato non solo al raggiungimento degli anni contributivi previsti dalla legge, ma anche dall’effettiva cessazione dell’attività lavorativa da parte dell’iscritto al momento della presentazione della domanda.

A stabilirlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14417 del 27 maggio 2019, affermando che l’interruzione dell’attività lavorativa rappresenta il requisito necessario ed indefettibile per il perfezionamento del diritto alla pensione, anche se i redditi da lavoro e la pensione sono tra di loro cumulabili.

Domanda di pensionamento, cessazione simulata se la ripresa dell’attività è immediata

Il caso affrontato dai giudici della Suprema Corte riguarda un lavoratore che aveva chiesto di potere fruire della pensione - revocata dall’INPS - in ragione del divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente. Nel caso di specie, gli ermellini hanno evidenziato come la Corte d’Appello aveva sbagliato nel non ritenere necessaria l’inoccupazione al momento della pensione di anzianità.

Infatti, la circostanza che la legge abbia poi consentito il cumulo tra pensione di anzianità e redditi da lavoro dipendente non toglie che la prestazione non poteva essere erogata se non dopo la cessazione del rapporto di lavoro, che è un requisito indefettibile, prescritto dalla norma che ha introdotto per l'appunto la pensione di anzianità.

Tale principio deriva da due norme di legge:

  • dall’art. 22 della L. n. 153/1969, che indica come condizione ai fini dell’ottenimento della pensione quella di non prestare “attività lavorativa subordinata alla data della presentazione della domanda di pensione”;
  • dall’art. 10 del D.Lgs. n. 503/1992, che allo stesso modo subordina il conseguimento delle pensioni di anzianità e delle pensioni di vecchiaia alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Inoltre, nell’accogliere la domanda, la Corte di Cassazione ha chiarito che il conseguimento del diritto alla pensione è subordinato alla cessazione di qualsiasi rapporto di lavoro in essere, anche diverso da quello in riferimento al quale sono stati versati i contributi alla gestione deputata a erogare la prestazione. In ogni caso, affermano gli ermellini, vi è la necessità di un intervallo di tempo tra i successivi rapporti di lavoro, ciò al fine di evitare che la percezione della pensione avvenga contemporaneamente alla prestazione dell’attività lavorativa subordinata.

Infatti, laddove l’attività lavorativa successiva al pensionamento intercorra con il medesimo datore di lavoro e alle medesime condizioni di quelle proprie del rapporto precedente a tale evento, si configura una presunzione di simulazione dell’effettiva risoluzione del rapporto di lavoro al momento del pensionamento.

In definitiva, il ricorso dell’INPS è stato accolto in forza del principio di diritto secondo cui “il regime di cumulabilità dei redditi da lavoro dipendente e della pensione di anzianità non esclude che quest’ultima possa essere erogata solo se al momento della presentazione della relativa domanda il rapporto di lavoro dipendente sia effettivamente cessato”.

 

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