Dogane. Sospensione dei procedimenti per Coronavirus

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Dogane. Sospensione dei procedimenti per Coronavirus

L'Agenzia delle Dogane fornisce istruzioni in merito alla sospensione, disposta dal Dl n. 18/2020, dei termini dei procedimenti amministrativi, sia a istanza di parte, sia con procedura d’ufficio, dal 23 febbraio al 15 aprile 2020.

Dogane. Sospensione per procedimenti: istanze da presentare solo se necessarie

Con determinazione direttoriale prot. 100430 del 26 marzo 2020, afferma che la sospensione (articolo 103, Dl Cura Italia) non può trovare diretta applicazione per quanto riguarda i procedimenti amministrativi che spettano alle Dogane, disciplinati dalla normativa dell'Unione europea.

Si aggiunge che “l’attività istruttoria ed autorizzativa relativa alle decisioni doganali non assume carattere di indifferibilità se non in casi eccezionali, anche con riferimento alle attività rientranti nei codici ATECO considerati essenziali nel periodo emergenziale”.

In ogni caso, verranno adottate misure organizzative straordinarie per la gestione delle attività istruttorie ed autorizzative ai fini dell’ottenimento delle decisioni rilasciate mediante Customs Decisions System, delle autorizzazioni AEO e dello Status di esportatore autorizzato.

Inoltre:

  • si invitano gli operatori economici a non proporre nuove istanze che non siano assolutamente necessarie, in quanto indifferibili e urgenti nonché a ritirare le domande già proposte (mediante Trader Portal) e non ancora istruite;
  • salvo casi eccezionali, non si procederà all'accettazione di istanze presentate ed ancora non accolte;
  • se l'attività istruttoria non è ad uno stadio avanzato, è facoltà dell'ufficio dare risposta negativa. Alla fine del periodo di emergenza, l'operatore potrà ripresentare l'istanza che verrà trattata con priorità.

Sul punto è intervenuta la direttiva prot. 100433/20, dove si precisa che l’istruttoria verrà completata qualora l’istanza riguardi attività di operatori economici rientranti nei codici ATECO considerati essenziali in questo periodo di emergenza per Coronavirus.

Quando si tratta di decisioni che prevedono un termine di validità limitato con scadenza non oltre il 1° maggio 2020, gli operatori economici sono invitati – anche in virtù del fatto che il Codice Doganale ammette la possibilità di sospensione della validità delle decisioni da parte del titolare - a proporre istanza di sospensione entro il 31 marzo 2020, per dar modo ai funzionari incaricati di lavorare le richieste nel minor numero di giorni di presenza presso l’Ufficio.

Le direttive hanno efficacia dal 25 marzo e permangono finchè non termina lo stato di emergenza.

 

Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 20 marzo 2020 - Coronavirus. Dogane, dichiarazioni agevolate per merci importate – Moscioni

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