Dogane. Certificato EUR 1 digitale per la Svizzera
Pubblicato il 18 marzo 2021
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Alla notizia data durante l’Open hearing del 12 marzo scorso, inerente la procedura di digitalizzazione del processo di richiesta dei certificati di origine preferenziale, l’Agenzia delle Dogane ha fatto seguire la pubblicazione della circolare n. 13 del 16 marzo.
Certificato EUR 1 digitale. Si inizia dalla Svizzera
Lo spunto è partito dalla necessità di limitare la diffusione del Covid-19; da qui sono state poste in essere iniziative per giungere ad una completa digitalizzazione e dematerializzazione dei certificati in questione.
In particolare, l’Agenzia delle Dogane ha sviluppato uno specifico progetto, negli scambi con la Svizzera, per la completa digitalizzazione del processo di richiesta e di rilascio dei certificati di origine preferenziale, nonché per il controllo, da parte dell’autorità doganale svizzera, della veridicità/validità dei medesimi attraverso la consultazione del database delle Dogane-Monopoli.
E’ sorto, quindi, il progetto sperimentale “EUR1 Full Digital”, che avrà una durata di 12 mesi. Visto il carattere innovativo, è stato ritenuto opportuno coinvolgere un numero limitato di operatori economici.
A decorrere dal 15 marzo 2021, la procedura “EUR1 Full Digital” sarà applicabile, fino al 28 febbraio 2022, a tutte le operazioni doganali di esportazione dall’Italia verso la Confederazione svizzera.
Sul sito delle Dogane - Sezione Servizi Digitali/Consultazione Certificati - sono disponibili le istruzioni operative.
Altra particolarità del progetto è la facoltatività: l’operatore ha la possibilità di richiedere il rilascio della prova d’origine sui modelli cartacei già in uso.
Certificato EUR 1 digitale. Le novità
Le maggiori novità del certificato digitale rispetto a quello cartaceo sono:
- il numero progressivo del certificato cartaceo che è sostituito da un codice alfanumerico (AD+MRN);
- il codice univoco “QR” ed un link che consente di identificare univocamente il certificato e di consultarlo mediante il collegamento ad una banca dati appositamente istituita presso l’ADM;
- nella casella 11 del Modello digitale la presenza del timbro digitale ADM e la riproduzione della firma del Responsabile della Direzione Centrale Organizzazione e Digital Transformation, che sostituiscono il timbro ad umido della Dogana emittente e la firma del funzionario che procede al rilascio;
- nella casella 12 del Modello digitale, in cui appare la firma digitale di colui che procede alla sottoscrizione digitale della dichiarazione doganale cui il documento è collegato al posto della firma dell’operatore o di chi lo rappresenta.
Infine, la circolare n. 13/D/2021 afferma che, per quanto riguarda gli scambi commerciali con Stati diversi dalla Svizzera, sono confermate le indicazioni contenute nella circolare n. 2/2021. Tale circolare, inoltre, consente l’utilizzo della modalità di previdimazione dei certificati EUR1, EURMED e A.TR fino alla data del 30 aprile 2021 (al momento termine finale dello stato di emergenza da Covid-19).
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