Dl Rilancio: udienze online anche fino al 31 ottobre
Pubblicato il 07 luglio 2020
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Si è tenuta ieri, presso la Camera, la discussione sulle linee generali del disegno di legge di conversione del Decreto Rilancio n. 34/2020, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Tra gli emendamenti approvati dalla Commissione Bilancio - e ora in discussione in Aula - si segnala una modifica che interessa le attività giudiziarie.
Nello specifico, è stato ritoccato l’articolo 221 - modificativo dell’art. 83 del Decreto-legge n. 18/2020 - introducendo disposizioni concernenti il processo telematico e la partecipazione da remoto alle udienze civili.
L’articolo 83 citato – si rammenta – costituisce la disposizione principale in tema di misure di contenimento del contagio da Coronavirus, sul nostro sistema giudiziario.
L’intervento contenuto nel Dl n. 34/2020 per ora estendeva la disciplina della sospensione dei termini processuali anche al termine per proporre querela.
Processo civile e udienze da remoto
Nel corso dell’esame del testo presso la Commissione Bilancio, sono state introdotte numerose disposizioni di natura provvisoria, concernenti, come detto, il processo telematico e le udienze da remoto nel processo civile.
Tali previsioni hanno efficacia limitata al 31 ottobre 2020 sostanziandosi, con riguardo al processo civile:
- nel deposito telematico degli atti, anche introduttivi, e il pagamento in digitale del contributo unificato negli uffici che hanno la disponibilità del relativo servizio;
- nella possibilità di svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante il deposito telematico di note scritte;
- nella possibilità di deposito degli atti online e di svolgimento del processo telematico anche nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione;
- nella possibile partecipazione da remoto alle udienze dei difensori e delle parti su loro richiesta: in questo caso, la parte potrà partecipare all’udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore, l’istanza di partecipazione dovrà essere depositata almeno 15 giorni prima della data di udienza;
- nella possibilità, per il giudice, di disporre, col consenso preventivo delle parti, la trattazione della causa attraverso collegamenti da remoto dell’udienza civile qualora non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice.
Processo penale con collegamenti audiovisivi
Con riferimento al processo penale:
- viene assicurata, con il consenso delle parti, la partecipazione a qualsiasi udienza penale degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra causa e dei condannati detenuti, se possibile mediante collegamenti audiovisivi a distanza;
- è prevista la possibilità di svolgimento a distanza dei colloqui dei detenuti, internati e imputati negli istituti penitenziari e negli istituti penitenziari e penali per minorenni.
- sono introdotte, da ultimo, alcune previsioni sul deposito con modalità telematica di istanze e atti presso gli uffici del pubblico ministero, nella fase delle indagini preliminari, da parte dei difensori e della polizia giudiziaria.
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