Dl reclutamento e incarichi a professionisti: fiducia dal Senato

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Dl reclutamento e incarichi a professionisti: fiducia dal Senato

Il Senato, nella seduta del 29 luglio, ha approvato il maxiemendamento interamente sostitutivo del Ddl di conversione del Decreto legge "reclutamento", su cui il Governo aveva posto la questione di fiducia.

Il testo passa ora all’esame dell’altro ramo del Parlamento per il suo via libera definitivo, che dovrà avvenire entro l’8 agosto.

Il Decreto n. 80/2021 – si rammenta - reca misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del PNRR e per l'efficienza della giustizia.

Oltre a modalità speciali volte ad accelerare le procedure per il reclutamento di personale a tempo determinato, il decreto prevede percorsi veloci per il conferimento di incarichi a professionisti da parte delle amministrazioni pubbliche titolari di progetti previsti nel PNRR.

Portale del reclutamento per conferimento incarichi ai professionisti

E’ così previsto che nel portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della Legge n. 56/2019 siano istituiti uno o più elenchi ai quali possono chiedere di iscriversi professionisti ed esperti ai fini del conferimento degli incarichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo.

Le modalità per l'istituzione dell'elenco e la relativa gestione, l'individuazione dei profili professionali e delle specializzazioni, il limite al cumulo degli incarichi, le modalità di aggiornamento dell'elenco e le modalità semplificate di selezione comparativa e pubblica saranno definite con decreto del ministro per la Pubblica amministrazione da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Negli elenchi anche professionisti giovani e associativi

Nell'ambito dei correttivi da ultimo approvati, si prevede che tra i professionisti che possono iscriversi nei predetti elenchi siano compresi anche i professionisti non ordinistici, ossia gli appartenenti alle professioni non organizzate in ordini o collegi, per come definite ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 4/2013 in possesso o dell’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi, rilasciato da una associazione professionale, o in possesso di una certificazione secondo Norma Tecnica UNI.

Per il conferimento degli incarichi ai professionisti ordinistici, invece, non sarebbe più richiesto il requisito di almeno cinque anni di permanenza nel relativo albo, collegio o ordine professionale comunque denominato.

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