Dividendi società semplici, nuovo regime fiscale anche alle associazioni professionali

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Dividendi società semplici, nuovo regime fiscale anche alle associazioni professionali

Il regime fiscale recante una nuova modalità di tassazione dei dividendi distribuiti a una società semplice trova applicazione anche in caso di distribuzioni di dividendi deliberate in favore di associazioni tra professionisti.

Questa la sintesi della conclusione a cui giunge l’Amministrazione finanziaria nella risposta ad interpello n. 486 del 4 ottobre 2022.

L’interpello si riferisce al caso di una società semplice – operante nella produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi di alto valore tecnologico per il settore legale – partecipata da un'associazione professionale residente, che opera in più Stati e che possiede associati residenti e non residenti.

La società vuole distribuire all'associazione professionale parte degli utili risultanti dal bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e, pertanto, chiede all’Agenzia delle Entrate di conoscere il regime fiscale da applicare ai dividendi che distribuirà all'associazione professionale ed, in particolare, il criterio che dovrà utilizzare al fine di individuare la quota degli stessi da tassare in capo ai singoli associati.

Nuovo regime fiscale dei dividendi distribuiti alle società semplici

Nella risposta n. 486/2022, l’Agenzia parte dall’effettuare un raccordo tra l’ordinario regime di tassazione per trasparenza dei redditi prodotti dalle società di persone, in capo ai soci, con il regime speciale introdotto dall’articolo 32-quater del Dl 124 del 2019, cosiddetto regime di “trasparenza pura” previsto per la tassazione dei dividendi distribuiti a società semplici e alle associazioni artistiche e professionali equiparati e attribuiti, ai fini fiscali, direttamente ai soci o associati.

Il regime ordinario di tassazione regolato dall’articolo 5 del Tuir, rubricato "Redditi prodotti in forma associata", riporta in generale il principio di imputazione per trasparenza ai soci dei redditi delle società di persone residenti in Italia. In base a tale principio, i redditi sono dapprima determinati in capo alla società secondo le regole proprie di quest'ultima e, poi, imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, secondo la rispettiva quota di partecipazione.

Il successivo articolo 32-quater del Decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019, ha modificato il previgente regime fiscale dei dividendi percepiti da società semplici a partire dal 1° gennaio 2020.

ATTENZIONE: Da tale data, infatti, i dividendi distribuiti alle società semplici si considerano percepiti direttamente dai soci.

 

In altri termini, ai fini fiscali, i dividendi distribuiti alla società semplice si considerano percepiti direttamente dai soci nel momento in cui sono corrisposti alla società semplice. In tale momento, quindi, i dividendi sono assoggettati a tassazione, in capo a ciascun socio, e secondo il regime fiscale proprio di ognuno di essi, come se ciascun socio avesse percepito i medesimi dividendi direttamente dalla società emittente.

NOTA BENE: Questa nuova modalità di imputazione dei dividendi ai soci della società semplice comporta che:

  1. gli stessi dividendi non concorrono a formare il reddito complessivo della società semplice;
  2. la tassazione dei dividendi prescinde dalla loro distribuzione in favore dei soci (tassazione per imputazione).

Tale regime fiscale, dunque, stabilisce una nuova modalità di tassazione dei dividendi distribuiti a una società semplice, con l'applicazione delle regole di determinazione dei redditi di capitale riferibili al socio della società semplice.

Nuovo regime fiscale dei dividendi anche per le associazioni tra professionisti

Circa l’ambito di applicazione del nuovo regime fiscale, specifica l’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello che, per quanto espressamente riferito ai dividendi corrisposti alle società semplici, lo stesso trova applicazione anche in caso di distribuzioni di dividendi deliberate in favore di associazioni tra professionisti, sia per effetto della equiparazione, ai fini fiscali, fra associazioni professionali e società semplici operata dall'articolo 5, comma 3, lettera c), del Tuir, che della particolare ratio ispiratrice del nuovo regime fiscale.

Dalla suddetta equiparazione ne deriva che la società semplice fungerà da sostituto d'imposta e i dividendi dalla stessa distribuiti saranno tassati, in funzione della suddetta qualità di sostituto, con le seguenti modalità:

  • la quota imputabile ai soci persone fisiche residenti in Italia sarà assoggettata a tassazione con ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 26 per cento ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del Dpr n. 600/1973;
  • la quota imputabile ai soci persone fisiche non residenti sarà assoggetta a tassazione con ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 26 per cento ai sensi dell'articolo 27, comma 3, primo periodo, del Dpr n. 600/1973, ovvero nella misura inferiore prevista delle convenzioni contro le doppie imposizioni.
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