Dividendi più leggeri in Europa
Pubblicato il 12 dicembre 2006
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E’ atteso oggi, al Consiglio dei Ministri, il via libera definitivo al Dlgs sul regime “madri-figlie”. Esso modifica l’articolo 27-bis del Dpr 600/73, riducendo progressivamente per le società comunitarie le percentuali di possesso di azioni e quote di società italiane che fanno disapplicare la ritenuta sugli utili in uscita dall’Italia. Con una specifica disciplina per gli interessi attivi da thin cap. Tra le correzioni più rilevanti apportate dal decreto, quella che riguarda le percentuali che permettono a società italiane che distribuiscono dividendi alle “madri” comunitarie di non applicare la ritenuta alla fonte. La quota minima scende dal 25 al 20% con effetto dagli utili posti in distribuzione dal 1° gennaio 2005. Vi sono delle condizioni: che il socio rivesta una delle forme societarie indicate dalla direttiva ed abbia detenuto la partecipazione nella società italiana ininterrottamente per almeno un anno. La società estera deve risiedere in uno Stato della Ue e, aggiunge il Dlgs, non essere considerata fiscalmente extra Ue da una convenzione stipulata da tale Paese. In assenza di esenzione madre-figlia, i dividendi pagati da società di capitali italiane a soci non residenti scontano una ritenuta del 27% o la minor misura eventualmente prevista dalla Convenzione bilaterale in essere con lo Stato del percipiente. La retrodatazione degli effetti della norma permetterà a società comunitarie con quote di società italiane comprese tra 25 e 20% di ottenere il rimborso delle ritenute subite sui dividendi incassati a partire dal 1° gennaio 2005.
- ItaliaOggi, p. 33 – Madri-figlie, la ritenuta cede il passo – Felicioni
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