Disturbo da rumori Disamina di Cassazione
Pubblicato il 16 settembre 2016
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La Corte di cassazione ha provveduto ad una disamina giurisprudenziale per quanto riguarda il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone nonché, in particolare, sui rapporti di quest’ultimo con la fattispecie di cui all'articolo 10, comma secondo, della Legge quadro sull'inquinamento acustico (Legge n. 447/1995) con riferimento alle immissioni sonore.
Nella Relazione di orientamento n. 47 del 12 settembre 2016 vengono analizzati i vari orientamenti seguiti dalla giurisprudenza di legittimità rispetto al rapporto tra le citate fattispecie.
Vari indirizzi
In primo luogo viene ricordata la sentenza di Cassazione n. 15919/2015 con la quale è stato affermato il principio di diritto secondo cui il mancato rispetto dei limiti di emissione del rumore stabiliti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 può integrare la fattispecie di reato prevista dall'articolo 659, comma secondo, del Codice penale allorquando l'inquinamento acustico è concretamente idoneo a recare disturbo al riposo e alle occupazioni di una pluralità indeterminata di persone.
Ai sensi di questa pronuncia, dunque, non sarebbe in tal caso applicabile il principio di specialità in relazione all'illecito amministrativo previsto dall'articolo 10, comma secondo, della Legge n. 447 del 1995.
A questo indirizzo si contrappone altro orientamento che qualifica la condotta consistente nel superamento dei limiti di accettabilità di emissioni sonore derivanti dall'esercizio di mestieri rumorosi come illecito amministrativo ai sensi dell'articolo 10, comma secondo, della citata Legge n. 447/1995.
Contravvenzione per mestieri rumorosi
A seguire, l’analisi viene focalizzata sulla problematica dell'ambito di operatività dell'ipotesi contravvenzionale sanzionata dall'articolo 659 Codice penale, comma 2, a seguito dell’entrata in vigore della legge 447/1995.
Con particolare riferimento a questa disposizione – che espressamente sancisce “Si applica l'ammenda da centotre euro a cinquecentosedici euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità“ – viene segnalato come nella giurisprudenza della Corte siano rilevabili altri due diversi indirizzi.
Viene quindi segnalata una prima tesi, più radicale, che riconosce all'articolo 10, della Legge 447 un effetto integralmente abrogativo del comma 2 della disposizione codicistica.
Un secondo indirizzo, di cui alle sentenze di Cassazione n. 42026/2014 e n. 5735/2015, ritiene che sia configurabile.
- l'illecito amministrativo di cui all'articolo 10, comma secondo, della Legge n. 447/1995, ove si verifichi solo il mero superamento dei limiti differenziali di rumore fissati dalle leggi e dai decreti presidenziali in materia;
- il reato di cui al comma primo dell'articolo 659, Codice penale ove il fatto costituivo dell'illecito sia rappresentato da qualcosa di diverso dal mero superamento dei limiti di rumore, per effetto di un esercizio del mestiere che ecceda le sue normali modalità o ne costituisca un uso smodato;
- il reato di cui al comma secondo dell'articolo 659 medesimo se la violazione riguardi altre prescrizioni legali o della Autorità, attinenti all'esercizio del mestiere rumoroso, diverse da quelle impositive di limiti di immissioni acustica.
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