Distribuzione moderna organizzata: minimi, una tantum e causali per contratti a termine
Pubblicato il 06 maggio 2024
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Federdistribuzione, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, UILtuCS hanno stipulato il 23 aprile 2024 un'Ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo del settore della Distribuzione moderna organizzata.
La decorrenza è fissata dal 1° aprile 2023 per la parte economica e dal 1° maggio 2024 per la parte normativa, con scadenza al 31 marzo 2027.
Vediamo i punti principali dell'Ipotesi di accordo.
Aumenti retributivi
Ecco gli aumenti disposti dall'Ipotesi di accordo:
Livello | 01/04/2023 | 01/04/2024 | 01/03/2025 | 01/11/2025 | 01/11/2026 | 01/02/2027 |
Quadro | € 52,08 | € 121,53 | € 52,08 | € 60,76 | € 60,76 | € 69,44 |
I | € 46,92 | € 109,47 | € 46,92 | € 54,74 | € 54,74 | € 62,56 |
II | € 40,58 | € 94,69 | € 40,58 | € 47,35 | € 47,35 | € 54,11 |
III | € 34,69 | € 80,94 | € 34,69 | € 40,47 | € 40,47 | € 46,25 |
IV | € 30,00 | € 70,00 | € 30,00 | € 35,00 | € 35,00 | € 40,00 |
V | € 27,10 | € 63,24 | € 27,10 | € 31,62 | € 31,62 | € 36,14 |
VI | € 24,33 | € 56,78 | € 24,33 | € 28,39 | €28,39 | € 32,44 |
VII | € 20,83 | € 48,61 | € 20,83 | € 24,31 | € 24,31 | € 27,78 |
Operatori di vendita | ||||||
I categoria | € 28,32 | € 66,08 | € 28,32 | € 33,04 | € 33,04 | € 37,76 |
II categoria | € 23,78 | € 55,48 | € 23,78 | € 27,74 | € 27,74 | € 31,70 |
Per la consultazione dei nuovi minimi derivanti dall'applicazione degli aumenti, vai alla "Banca dati".
Una tantum
Ad integrazione di quanto già stabilito con il Protocollo 12 dicembre 2022, e a completamento della copertura della carenza contrattuale, ai lavoratori in forza al 23 aprile 2024 è corrisposto un importo una tantum, riproporzionato in 15 quote mensili e corrisposto in proporzione alla durata del rapporto ed all'effettivo servizio prestato nel periodo 1° gennaio 2022-31 marzo 2023.
Per la consultazione degli importi una tantum vai a "Rinnovi Ccnl"
Indennità di vacanza contrattuale
Dopo 6 mesi dalla scadenza del contratto, o dalla presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva, in mancanza di accordo è erogata una indennità di vacanza contrattuale pari al 30% dell’IPCA, al netto degli energetici importati applicato ai minimi retributivi inclusa l'ex indennità di contingenza, per 14 mensilità.
Gli importi possono essere assorbiti fino a concorrenza da somme concesse in acconto o anticipazioni su futuri aumenti contrattuali dopo il 31 marzo 2027.
Assistenza sanitaria integrativa
Dal 1° aprile 2025 il contributo a carico azienda al Fondo EST passa a € 13,00 mensili, mentre quello dovuto alla Qu.A.S. è elevato a:
- € 370,00 annui dal 1° gennaio 2025
- € 390,00 annui dal 1° gennaio 2026.
Contratti a tempo determinato: causali
In ottemperanza alle modifiche introdotte dal Decreto lavoro, vengono introdotte le causali contrattuali di apponibilità del termine al contratto superiore a 12 mesi e non eccedente i 24 per proroghe o rinnovi di contratti oltre i 12 mesi o per il rinnovo di un contratto, a prescindere dalla durata.
Le causali apponibili sono:
- saldi di fine stagione, sia invernali che estive
- festività natalizie (tra il 15 novembre e il 15 gennaio)
- festività pasquali (tra i 15 giorni precedenti e i 15 successivi al giorno di Pasqua)
- servizi innovativi, vale a dire assunzioni per specifiche mansioni di progettazione e realizzazione di prodotti innovativi anche digitali
- digitalizzazione, ovvero assunzioni con specifiche professionalità per lo sviluppo di metodologie e di nuove competenze in ambito digitale
- nuove aperture, assunzioni per aperture di nuova unità produttiva od operativa e ristrutturazioni nel periodo massimo di 24 mesi dal novantesimo giorno precedente alla nuova apertura o nel periodo massimo di 24 mesi dal novantesimo giorno precedente la fase di ristrutturazione di unità produttive od operative, intesa come espansione della superficie di vendita o apertura di nuovi reparti (restano esclusi dai limiti percentuali i contratti instaurati nei primi 12 mesi dalla nuova apertura)
- incremento temporaneo, vale a dire assunzioni per progetti o incarichi temporanei di durata superiore ai 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi continuativi, per un massimo di 24 mesi.
NOTA BENE: I contratti a termine conclusi per gestire picchi di lavoro in località a prevalente vocazione turistica sono esclusi da limitazioni quantitative, di durata, da limitazioni sugli intervalli temporali e dalla necessità di apporre le causali per proroghe rinnovi.
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