Distribuzione moderna organizzata: minimi, una tantum e causali per contratti a termine

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Distribuzione moderna organizzata: minimi, una tantum e causali per contratti a termine

Federdistribuzione, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, UILtuCS hanno stipulato il 23 aprile 2024  un'Ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo del settore della Distribuzione moderna organizzata.

La decorrenza è fissata dal 1° aprile 2023 per la parte economica e dal 1° maggio 2024 per la parte normativa, con scadenza al 31 marzo 2027.

Vediamo i punti principali dell'Ipotesi di accordo.

Aumenti retributivi

Ecco gli aumenti disposti dall'Ipotesi di accordo:

Livello 01/04/2023 01/04/2024 01/03/2025 01/11/2025 01/11/2026 01/02/2027
Quadro € 52,08 € 121,53 € 52,08 € 60,76 € 60,76 € 69,44
I € 46,92 € 109,47 € 46,92 € 54,74 € 54,74 € 62,56
II € 40,58 € 94,69 € 40,58 € 47,35 € 47,35 € 54,11
III € 34,69 € 80,94 € 34,69 € 40,47 € 40,47 € 46,25
IV € 30,00 € 70,00 € 30,00 € 35,00 € 35,00 € 40,00
V € 27,10 € 63,24 € 27,10 € 31,62 € 31,62 € 36,14
VI € 24,33 € 56,78 € 24,33 € 28,39 €28,39 € 32,44
VII € 20,83 € 48,61 € 20,83 € 24,31 € 24,31 € 27,78
Operatori di vendita
I categoria € 28,32 € 66,08 € 28,32 € 33,04 € 33,04 € 37,76
II categoria € 23,78 € 55,48 € 23,78 € 27,74 € 27,74 € 31,70

Per la consultazione dei nuovi minimi derivanti dall'applicazione degli aumenti, vai alla "Banca dati".

Una tantum

Ad integrazione di quanto già stabilito con il Protocollo 12 dicembre 2022, e a completamento della copertura della carenza contrattuale, ai lavoratori in forza al 23 aprile 2024 è corrisposto un importo una tantum, riproporzionato in 15 quote mensili e corrisposto in proporzione alla durata del rapporto ed all'effettivo servizio prestato nel periodo 1° gennaio 2022-31 marzo 2023.

Per la consultazione degli importi una tantum vai a "Rinnovi Ccnl"

Indennità di vacanza contrattuale

Dopo 6 mesi dalla scadenza del contratto, o dalla presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva, in mancanza di accordo è erogata una indennità di vacanza contrattuale pari al 30% dell’IPCA, al netto degli energetici importati applicato ai minimi retributivi inclusa l'ex indennità di contingenza, per 14 mensilità.

Gli importi possono essere assorbiti fino a concorrenza da somme concesse in acconto o anticipazioni su futuri aumenti contrattuali dopo il 31 marzo 2027.

Assistenza sanitaria integrativa

Dal 1° aprile 2025 il contributo a carico azienda al Fondo EST passa a € 13,00 mensili, mentre quello dovuto alla Qu.A.S. è elevato a:

  • € 370,00 annui dal 1° gennaio 2025
  • € 390,00 annui dal 1° gennaio 2026.

Contratti a tempo determinato: causali

In ottemperanza alle modifiche introdotte dal Decreto lavoro, vengono introdotte le causali contrattuali di apponibilità del termine al contratto superiore a 12 mesi e non eccedente i 24 per proroghe o rinnovi di contratti oltre i 12 mesi o per il rinnovo di un contratto, a prescindere dalla durata.

Le causali apponibili sono:

  • saldi di fine stagione, sia invernali che estive
  • festività natalizie (tra il 15 novembre e il 15 gennaio)
  • festività pasquali (tra i 15 giorni precedenti e i 15 successivi al giorno di Pasqua)
  • servizi innovativi, vale a dire assunzioni per specifiche mansioni di progettazione e realizzazione di prodotti innovativi anche digitali
  • digitalizzazione, ovvero assunzioni con specifiche professionalità per lo sviluppo di metodologie e di nuove competenze in ambito digitale
  • nuove aperture, assunzioni per aperture di nuova unità produttiva od operativa e ristrutturazioni nel periodo massimo di 24 mesi dal novantesimo giorno precedente alla nuova apertura o nel periodo massimo di 24 mesi dal novantesimo giorno precedente la fase di ristrutturazione di unità produttive od operative, intesa come espansione della superficie di vendita o apertura di nuovi reparti (restano esclusi dai limiti percentuali i contratti instaurati nei primi 12 mesi dalla nuova apertura)
  • incremento temporaneo, vale a dire assunzioni per progetti o incarichi temporanei di durata superiore ai 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi continuativi, per un massimo di 24 mesi.

NOTA BENE: I contratti a termine conclusi per gestire picchi di lavoro in località a prevalente vocazione turistica sono esclusi da limitazioni quantitative, di durata, da limitazioni sugli intervalli temporali e dalla necessità di apporre le causali per proroghe rinnovi.

Vai al testo dell'Ipotesi di accordo

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