Distributori automatici Tabacchi e gratta e vinci senza invio telematico corrispettivi

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Distributori automatici Tabacchi e gratta e vinci senza invio telematico corrispettivi

L’Agenzia delle Entrate torna sulle vending machine. Con la risposta ad una consulenza giuridica, sugli obblighi di memorizzazione e invio dei dati dei corrispettivi per le operazioni tramite distributori automatici, l'Agenzia precisa che i distributori automatici di tabacchi, ricariche telefoniche e “gratta e vinci” (lotterie istantanee) sono esclusi dall’adempimento ex Dlgs n. 127/2015.

Il motivo: erogano beni sui quali l’imposta è già stata assolta in una fase precedente, come le operazioni che ricadono nel regime dell’Iva “monofase” dell’articolo 74 del Dpr n. 633/1972 (vi è un unico soggetto debitore d’imposta individuato dalla norma – ossia, il primo cedente – mentre le ulteriori cessioni risultano escluse dal campo di applicazione dell’Iva).

Distributori misti

In caso di distributori misti - che erogano sia beni soggetti a Iva ordinaria che beni esclusi dall’obbligo di memorizzazione elettronica e d’invio telematico dei corrispettivi – i rivenditori devono trasmettere i dati relativi ai soli servizi e prodotti non esclusi dall’obbligo (“merce varia”).

Pertanto, spiega la risoluzione 44 del 5 aprile 2017, i rivenditori non sono tenuti a trasmettere in relazione alle cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di ricariche telefoniche e di biglietti delle lotterie istantanee (“gratta e vinci”).

L'adempimento in breve

Si ricorda che l'adempimento, della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, parte dal 1° aprile 2017 per i soggetti che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici aventi le caratteristiche individuate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2016, ossia per le vending machine dotate di porta di comunicazione.

Per le regole si rimanda ai provvedimenti in merito del Direttore dell’Agenzia delle entrate (prot. n. 102807/2016 del 30 giugno 2016 e prot. n. 61936/2017 del 30 marzo 2017).

Sono esenti gli apparecchi che non erogano beni o servizi, ma soltanto un attestato di pagamento (ad esempio i pedaggi autostradali e le biglietterie automatiche per il trasporto e la sosta), ed appunto i distributori automatici di tabacchi, ricariche telefoniche e “gratta e vinci”.

Allegati Anche in
  • eDotto.com - Edicola del 31 marzo 2017 - Distributori automatici Memorizzazione e invio corrispettivi - G. Lupoi

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