Distacco del personale, il punto sull’inquadramento ai fini IVA

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Distacco del personale, il punto sull’inquadramento ai fini IVA

Come inquadrare ai fini IVA l’istituto del distacco del personale? È questo l’oggetto principale della circolare n. 8 del 19 maggio 2020 di Assonime, che ha assunto nuova importanza a seguito della nuova posizione espressa della Corte di Giustizia UE con la sentenza dell’11 marzo 2020, relativa alla causa C-94/19.

Distacco del personale, cos’è e come funziona

L’istituto del distacco, disciplinato dall’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003, prevede che il distaccante trasferisca temporaneamente un proprio lavoratore (distaccato) nei confronti di un’impresa (distaccataria) per lo svolgimento di una specifica attività produttiva. Chiaramente il distaccante deve avere un interesse ben preciso nel trasferire una propria risorsa presso l’azienda distaccataria, la quale organizza, dirige e coordina il lavoro svolto dal soggetto trasferito. La retribuzione viene liquidata sempre dall’azienda distaccante, la quale ha poi facoltà di ribaltare i costi sull’azienda distaccataria.

Distacco del personale, rientra nell’ambito IVA?

Nel corso degli anni, si è discusso molto sul fatto se il distacco del personale dovesse essere inquadrato nell’ambito delle prestazioni di servizi, quindi soggetto a IVA, oppure se si ponesse fuori dal campo di applicazione del tributo.

Il legislatore, con interpretazione autentica (art. 8, co. 35 della L. n. 67/1988), ha stabilito la non rilevanza dei soli distacchi del personale a fronte dei quali il distaccatario è tenuto a versare al distaccante il rimborso del relativo costo.

Successivamente, però, sono intervenuti nuovi indirizzi interpretativi della giurisprudenza, in base ai quali l’operazione in commento è esclusa dall’IVA nel solo caso in cui il rimborso corrisponda esattamente alle retribuzioni e agli oneri previdenziali spettanti al dipendente. Quindi, laddove il corrispettivo non dovesse essere uguale a quello concordato tra le parti, l’operazione assume natura di prestazione di servizi.

Infine, giudici unionali (causa C-94/19) hanno affermato che una prestazione di servizi deve ritenersi effettuata a titolo oneroso, quindi imponibile ai fini IVA, tutte le volte in cui intercorra un rapporto giuridico, ossia qualora intervenga uno scambio di reciproche prestazioni. Quest’ultima interpretazione giurisdizionale richiama l’esistenza di un “nesso diretto” tra servizio reso e corrispettivo percepito.

Distacco del personale, conclusione di Assonime

Assonime ritiene, invece, che il rifondere il “puro costo” alla distaccante affinché la stessa mantenga la sua soggettività di datrice di lavoro non può qualificarsi come vera e propria remunerazione. Pertanto, l’Associazione auspica un nuovo esame da parte dei giudici della UE, nonché un intervento del legislatore nazionale per riformulare le disposizioni di cui all’art. 8, co. 35 della L. n. 67/1998 con efficacia ex nunc.

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