Disoccupazione in favore degli operai agricoli
Pubblicato il 02 agosto 2017
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L’INPS ha chiarito che al lavoratore agricolo OTD o OTI non può essere riconosciuta l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola di cui al R.D. n. 1827/1935 se, nel biennio antecedente al licenziamento, può fare valere contributi contro la disoccupazione involontaria versati esclusivamente o prevalentemente nel settore agricolo.
Analogamente, non si può applicare la normativa sulla disoccupazione in ambito ASpI e NASpI nei confronti di un lavoratore che abbia svolto prevalentemente attività agricola nel biennio (in caso di ASpI) o nel quadriennio o negli ultimi dodici mesi (in caso di NASpI), precedenti la cessazione del rapporto di lavoro in quanto, nel caso di specie, l’applicabilità è espressamente esclusa dal Legislatore.
Il messaggio dell’Istituto n. 3180 dell’1 agosto 2017 specifica, altresì, che, qualora un lavoratore agricolo con qualifica di operaio a tempo indeterminato sia stato licenziato il 31 dicembre dell’anno di competenza della prestazione ed abbia svolto attività lavorativa per l’intero anno, non potrà essere erogata alcuna indennità di disoccupazione agricola poiché secondo la legislazione che regola la prestazione di disoccupazione nel settore agricolo non residuano giornate indennizzabili.
Il lavoratore in questione potrebbe accedere all’indennità di disoccupazione NASpI nel caso in cui nel quadriennio o negli ultimi dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro possa fare valere contribuzione prevalente nel settore non agricolo.
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