Disdetta senza efficacia

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La Corte di Cassazione – sentenza 24273 del 2006 – si pronuncia di nuovo sulle conseguenze sanzionatorie in caso di cessazione di un rapporto di lavoro a tempo, quando il termine del contratto risulta invalidamente apposto. Essa sostiene che nell’ipotesi dell’impugnazione, da parte del lavoratore, della lettera di “disdetta” con la quale il datore ha comunicato la scadenza del termine del contratto a tempo determinato, ove venga accertato che il predetto termine sia stato invalidamente apposto, non si applichi l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, che riconosce al lavoratore illegittimamente licenziato il diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro e al risarcimento del danno nella misura prevista dalla legge. Infatti, mentre la tutela prevista dall’articolo 18 citato attiene ad una fattispecie tipica, disciplinata dal legislatore con riferimento al recesso del datore e che, perciò, “presuppone l’esercizio della relativa facoltà con una manifestazione unilaterale di volontà di determinare l’estinzione del rapporto”, una simile manifestazione di volontà non è configurabile in ipotesi di disdetta intimata per scadenza del termine.

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