Disabili gravi Permessi durante iter sanitario revisione

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Disabili gravi Permessi durante iter sanitario revisione

L'Inps, con la circolare n. 127/2016, analizza alcune delle novità apportate dal DL n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014, in materia di permessi di cui alla Legge n. 104/1992 riconosciuti ai lavoratori dipendenti con disabilità grave e ai lavoratori dipendenti che prestano assistenza ai loro familiari con disabilità grave.

Con il citato provvedimento n. 90/2014 sono state introdotte alcune novità finalizzate a semplificare gli adempimenti sanitari/amministrativi per i soggetti invalidi civili o con disabilità gravi.

In particolare, è stata disposta la proroga degli effetti del verbale rivedibile oltre il termine stabilito per la revisione, per consentire la fruizione dei suddetti benefici nelle more della definizione dell'iter sanitario di revisione. Sono stati poi dimezzati i tempi per il rilascio della certificazione provvisoria portandoli da 90 a 45 giorni.

Con la nuova circolare n. 127/2016, l'Inps fornisce ulteriori istruzioni sulle disposizioni richiamate, con particolare riferimento alla gestione dei benefici spettanti ai lavoratori dipendenti in caso di disabilità grave.

Revisione verbali accertamento disabilità grave

Una importante precisazione resa nell'ambito della circolare n. 127 dell'8 luglio 2016 è che, come disposto dal Dl 90/2014, nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione della condizione di disabilità grave, i lavoratori titolari dei benefici correlati alla disabilità grave possono continuare a godere dei benefici previsti durante l'iter suddetto.

Prima di questo intervento normativo, invece, il lavoratore già autorizzato dall'Inps non poteva continuare a fruire dei benefici accordatigli nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale e il completamento dell'iter sanitario di revisione.

Solo all'esito del nuovo accertamento era possibile presentare eventualmente una nuova domanda.

Specifica ora l'Istituto che non è necessario presentare una nuova domanda di autorizzazione per continuare a fruire dei permessi ex legge 104/1992 durante l'iter di revisione e questo anche se il verbale sottoposto a revisione riporta una data di scadenza che è stata superata.

Se l'iter di revisione conferma lo stato di disabilità grave, il titolare dei permessi e il datore di lavoro riceveranno dalla Struttura territoriale una lettera di conferma degli effetti del provvedimento di autorizzazione a suo tempo rilasciato. Il lavoratore sarà tenuto a presentare una nuova domanda se è cambiato il datore di lavoro o l’orario.

Se l'esito della revisione è negativo, il lavoratore e il datore di lavoro riceveranno una lettera che comunicherà la cessazione dei benefici con effetto al giorno successivo alla data di definizione del nuovo verbale.

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  • eDotto.com – Edicola 25 giugno 2016 - Disabili gravi, legge Dopo di noi in GU Moscioni

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