Disabili Contributo esonerativo

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Disabili Contributo esonerativo

Il Decreto Interministeriale del 10 marzo 2016 – in corso di registrazione alla Corte dei Conti - in attuazione dell’articolo 5, comma 2, D.Lgs. n. 151/2001, stabilisce le modalità di versamento al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del contributo esonerativo cui sono tenuti i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che autocertificano l’esonero dall’obbligo di cui all’articolo 3, Legge n. 68/1999, per quanto concerne gli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato.

Stante quanto sopra, il Ministero del Lavoro, con nota prot. n. 2452 del 15 aprile 2016, ha fornito le indicazioni per autocertificare l’esonero.

L’autocertificazione - consistente in una dichiarazione con cui il legale rappresentante dichiarerà di avvalersi dell’esonero, ex art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 - dovrà essere presentata telematicamente entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto e nella stessa dovrà essere indicata la data da cui il datore di lavoro ha inteso avvalersi dell’esonero.

Nelle more dell’attivazione della procedura telematica per l’autocertificazione, il datore di lavoro potrà indicare tale data nel prospetto informativo.

Posto la data in questione non può essere antecedente il 24 settembre 2015 né successiva al 31 dicembre 2015, potranno verificarsi 3 ipotesi:

  • nel caso in cui l’obbligo sia insorto il 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 151/2015), la data entro la quale avvalersi dell’esonero è il 23 novembre 2015;
  • qualora l’obbligo sia insorto dopo il 24 settembre 2015, la data entro la quale avvalersi dell’esonero è il 60° giorno successivo all’insorgenza dell’obbligo;
  • nel caso in cui l’obbligo sia insorto prima del 31 dicembre 2015 e il datore di lavoro intenda avvalersi dell’esonero nei termini previsti dal decreto e la data cada nell’anno 2016, potrà indicare, nell’apposita sezione “esonero parziale autocertificato” del prospetto informativo, nel campo “data autocertificazione”, la data del 31 dicembre 2015, inserendo nelle note la data dalla quale intende avvalersi dell’esonero.

Chiarisce, inoltre, la nota ministeriale che l’esonero autocertificato è compatibile con l’esonero parziale dall’obbligo di assunzione, a condizione che gli esoneri non riguardino i medesimi addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille e che la quota di esonero autocertificata e la quota di esonero autorizzata complessivamente non siano superiori alla misura percentuale massima del 60% della quota di riserva, prevista dal decreto del Ministro del Lavoro n. 357/2000.

Di conseguenza, i datori di lavoro che appartengono alla classe dimensionale 15/35 dipendenti, la cui quota di riserva è pari ad una unità, non potranno usufruire dell’esonero autocertificato.

Il primo versamento del contributo esonerativo dovrà essere effettuato nei cinque giorni lavorativi precedenti l’autocertificazione e coprirà il periodo dalla data in cui il datore di lavoro ha inteso avvalersi dell’esonero al termine del Trimestre in cui è presentata l’autocertificazione.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 10 marzo 2016 - Prospetto disabili, le istruzioni – Schiavone

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