Diritto di visita, la malattia conta

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La Cassazione, con sentenza n. 34172 del 26 agosto 2008, si è pronunciata in materia di diritto di visita dei genitori, affermando come il rifiuto di dare esecuzione al provvedimento del giudice sull'affidamento dei minori e sulle modalità di visita, possa escludere la sussistenza del reato di cui all'art. 388 c.p. quando l'adempimento implicherebbe un pregiudizio degli interessi del minore per effetto di situazioni sopravvenute al provvedimento stesso, tali da non consentire il ricorso al giudice per la modifica delle prescrizioni. Alla luce di tale principio la Cassazione ha assolto una donna, perché il fatto non sussiste, dalle accuse di inottemperanza all'ordine del giudice, denunciata dall'ex marito in quanto non gli aveva permesso di vedere i figli, influenzati, nel giorno stabilito.
Sempre su tale tema, la Cassazione con sentenza n. 6269/1984 aveva escluso che dell'inottemperanza dell'ordine del giudice potessero rispondere i tutori mentre, con altra decisione ( n. 4652/1983) era stato precisata la natura istantanea del delitto previsto dall'art. 388 c.p..
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 23 – Ostacolo alle visite, condanna veloce
  • ItaliaOggi, p. 23 – Diritto di visita, la malattia conta – Alberici
  • ItaliaOggi, p. 23 – Non tutti gli affidatari rischiano la denunciato

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