Diritto di difesa adeguato a norme Ue
Pubblicato il 04 ottobre 2016
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In Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2016 è stato pubblicato il Decreto legislativo n. 184 del 15 settembre 2016 di attuazione della direttiva 2013/48/UE, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo nonché il diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private di quest’ultima di comunicare con terzi e con le Autorità consolari.
Il provvedimento, in vigore dal 18 ottobre 2016, contiene norme di adeguamento dell'ordinamento interno introducendo modifiche al Codice processuale penale e alle norme di relativa attuazione, nonché alla Legge n. 69/2005 concernente l’esecuzione del mandato d'arresto europeo e le procedure di consegna tra Stati membri, al fine di ampliare le garanzie oggetto della direttiva.
Modifiche procedurali
Nel dettaglio, all’articolo 364 del Codice di procedura penale, in tema di ”Nomina e assistenza del difensore”, accanto alle attività quali interrogatorio, ispezione o confronto per le quali il pubblico ministero è tenuto a invitare le persone sottoposte a indagini a presentarsi a norma dell'articolo 375 C.p.p., viene aggiunta anche l’attività di ’”individuazione di persone”.
Inoltre, all’articolo 29, comma 4 lettera c) delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale, in tema di “Elenchi e tabelle dei difensori di ufficio” per quel che riguarda, in particolare, le garanzie che deve rispettare il sistema informatizzato, si prevede che l’istituzione di un turno differenziato che assicuri, attraverso un criterio di rotazione giornaliera dei nominativi, la reperibilità di un numero di difensori d'ufficio corrispondente alle esigenze, sia espressamente assicurata, oltre agli indagati e agli imputati detenuti, anche agli “arrestati all'estero in esecuzione di mandato di arresto europeo nell'ambito di procedura attiva di consegna, al fine di agevolare la tempestiva nomina di un difensore che assista quello officiato nello Stato di esecuzione”.
Esecuzione mandato d’arresto e misure cautelari
A modifica, infine, della Legge n. 69/2005, il Decreto legislativo n. 184/2016 prevede:
- all'articolo 9, sulla ricezione del mandato d'arresto, l'inserimento dopo il comma 5, del comma 5-bis ai sensi del quale, all'atto della esecuzione della ordinanza di applicazione della misura coercitiva, “l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria informa altresì la persona della quale è richiesta la consegna che ha facoltà di nominare un difensore nello Stato di emissione. Della nomina ovvero della volontà dell'interessato di avvalersi di un difensore nello Stato di emissione il presidente della Corte di appello dà immediato avviso all’autorità competente dello stesso”;
- all'articolo 12, sugli adempimenti conseguenti all'arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria, l'inserimento del comma 1-bis ai sensi del quale “Si applica la disposizione di cui all'articolo 9, comma 5-bis, primo periodo”.
- eDotto.com – Punto & Lex 31 agosto 2016 - Diritto di difesa con maggiori garanzie – Pergolari
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