Diritti di usufrutto, rendite e pensioni: tasso dal 2025
Pubblicato il 02 gennaio 2025
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
La tabella dei valori per calcolare la base imponibile dei diritti di usufrutto vitalizio e delle pensioni vitalizie, inclusa nel testo unico che regola l'imposta di registro e nel testo unico relativo all'imposta sulle successioni e donazioni, è stabilita considerando il 2,5 percento come parametro di riferimento.
Lo si apprende dal decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2024, presente nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024.
Riforma fiscale: valori di usufrutto e delle rendite e pensioni al 2,5%
L'articolo 46, comma 5-bis del testo unico riguardante l'imposta di registro – DPR n. 131/1986 - stabilisce che la tabella dei coefficienti inclusa nel testo unico e il valore del multiplo dell'annualità di cui al comma 2, lettera a), sono soggetti a modifiche in base al cambiamento del tasso legale di interesse.
Le modifiche menzionate nel primo periodo si applicano a documenti ufficiali redatti, a sentenze pubblicate o emesse, a contratti privati autenticati e a quelli non autenticati che sono presentati per la registrazione a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione del decreto di modifica (quindi 2025).
Benchè, con decorrenza 1° gennaio 2025, il tasso legale di interesse – per effetto del decreto Mef del 10 dicembre 2024 – scenda dal 2,5 al 2%, per effetto del comma 5-ter del medesimo art. 46, il calcolo della base imponibile di usufrutti e rendite rimane agganciato al 2,5%.
Infatti, è stabilito che, ai fini della determinazione dei valori in parola, non può essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento.
Pertanto, viene per la prima volta applicato quanto disposto dal decreto legislativo n. 139/2024, attuativo di una parte della riforma fiscale. Questo ha stabilito che il tasso da utilizzare per i calcoli sopra menzionati (generalmente il tasso legale) non deve essere inferiore al 2,5%.
Questo per prevenire che le variazioni nel tasso legale di interesse causino esiti non allineati al principio costituzionale di capacità contributiva, come stabilito dall'articolo 53 della Costituzione.
In conclusione, la tabella dei coefficienti per calcolare la base imponibile dei diritti di usufrutto vitalizio e delle pensioni o rendite vitalizie, inclusa nel testo unico che regola l'imposta di registro e nel testo unico per l'imposta sulle successioni e donazioni, è stata definita usando il 2,5 percento come valore di riferimento.
Questo valore corrisponde al tasso legale di interesse fissato per l'anno 2024 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 novembre 2023. Il prospetto da considerare è quello dell'allegato 1 del decreto legislativo del 18 settembre 2024, n. 139.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: