Dirigenti Confservizi. Rinnovo

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Dirigenti Confservizi. Rinnovo

Con accordo del 27 novembre 2024 Confservizi e Federmanager hanno rinnovato il Ccnl per i dirigenti delle imprese dei servizi di pubblica utilità. L'accordo ha validità 1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2027, salve particolari decorrenze specificate nei singoli articoli (vai al testo dell'accordo).

Trattamento economico

Una tantum

Prevista, a copertura dell'anno 2024 ed entro il mese di marzo 2025, l'erogazione di un importo una tantum onnicomprensivo, pari al 6% del trattamento economico annuo lordo riconosciuto nel 2024, ai dirigenti che:

  • risultino inquadrati come tali in azienda almeno dal 1° gennaio 2019;
  • fruiscano nel 2024 di un trattamento economico annuo lordo fino ad € 100.000;
  • nel periodo di vigenza del precedente rinnovo, e fino al momento della stipula dell'accordo 27 novembre 2024, non abbiamo percepito aumenti retributivi o compensi di altra natura, esclusi gli aumenti di anzianità e i compensi e gli aumenti dovuti per l'adeguamento al TMCG.

Trattamento minimo complessivo di garanzia (TMCG)

Il trattamento minimo complessivo di garanzia, da assumere come parametro al 31 dicembre, è così elevato:

  • € 80.000,00 dall'anno 2025;
  • € 85.000,00 dall'anno 2026.

Previdenza complementare/Previndai

Dal 1° gennaio 2025, per tutti i dirigenti iscritti al Previndai, o che vi aderiranno, con versamento anche della quota a proprio carico, la contribuzione dovuta al Fondo è stabilita nelle seguenti aliquote della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio:

A) A carico dell'impresa:

  • misura minima del 4%, da applicarsi fino al limite di € 200.000,00 annui, che non può risultare inferiore ad € 4.800;
  • misura minima di un ulteriore 2%, da applicarsi fino al limite di € 200.000,00 annui.

B) A carico dei dirigenti:

  • misura minima del 2%, fino al limite di € 200.000,00 annui.

Malattia/Infortunio

Malattia o infortunio non dipendente da causa di servizio

In caso di malattia o infortunio non dipendente da causa di servizio, il periodo di conservazione del posto per il dirigente non in prova è così fissato:

  • 12 mesi. Tale periodo è riferito alle assenze complessivamente verificatesi nei 3 anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso;
  • 18 mesi in caso di patologie oncologiche. In tal caso, i 6 mesi aggiuntivi troveranno appllicazione solo nel primo triennio dall'insorgenza della patologia ove debitamente certificata e comunicata dal dirigente all'azienda.

Infortunio e malattia da causa di servizio/Copertura assicurativa

Dal 1° gennaio 2025 la somma assicurata in caso di morte o invalidità permanente, in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, per cause diverse da quella dell'infortunio comunque determinato e da malattia professionale, viene così elevata:

  • € 300,000,00 quando il dirigente non abbia figli a carico né coniuge;
  • € 400.000,00 quando il nucleo familiare del dirigente interessato risulti composto da uno o più figli a carico e/o dal coniuge.

Il dirigente concorrerà al costo del relativo premio con l'importo di € 300,00 annui, che saranno trattenuti dall'azienda sulla sua retribuzione se­condo apposite modalità.

Trasferte/Trasferimento

Trasferte

Elevato da € 85,00 ad € 100,00 l'importo aggiuntivo in cifra fissa per rimborso spese non do­cumentabili per ogni periodo di trasferta non inferiore a 12 ore nell'arco temporale di 24 ore dalla partenza.

Trasferimento

Salvo diverso accordo tra le parti interessate, il trasferimento individuale non può essere disposto nei confronti del dirigente che abbia compiuto il 55° anno di età e del dirigente con figli a carico con una disabilità riconosciuta.

Per maggiori dettagli vai a "Rinnovi CCNL"

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