Dipendenti pubblici: ristoro delle spese legali anche dopo il giudizio

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E’ assolutamente legittimo che l’amministrazione comunale rimborsi al dipendente le spese legali sostenute per difendersi in un giudizio penale per fatti connessi allo svolgimento del proprio servizio e dei compiti del proprio ufficio, anche se l’accordo sul legale è intervenuto successivamente all’inizio del procedimento giudiziario.

Aggiunge però la Corte dei conti, sezione giurisdizionale del Lazio, con sentenza n. 1356 del 13 luglio 2009, che la normativa in vigore richiede che non vi sia la sussistenza di un conflitto di interesse con l’amministrazione stessa.

La norma in questione è l’art. 67 del Dpr n. 268/1987 secondo cui l’ente pubblico, dal momento in cui viene avviato un procedimento giudiziario nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente legati all’adempimento dei compiti d’ufficio, può far assistere il soggetto da un legale di comune gradimento a patto che non vi sia conflitto di interesse. Ma poiché usualmente quando si apre un giudizio penale è in astratto presente un conflitto di interesse, per evitare che la norma non sia mai applicata, sostiene la Corte dei conti, tale norma va interpretata nel senso che, qualora l’insussistenza del conflitto di interesse si delinei successivamente all’instaurazione del giudizio, non osta il rimborso delle spese legali anche dopo la chiusura del procedimento.

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