Dipendenti in Cigs: lecita la sospensione solo se comunicata ai sindacati

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Con sentenza n. 11254 del 10 maggio 2010, lavoro della Cassazione ribadisce che nel caso il datore di lavoro, che collochi i dipendenti in Cigs per una ristrutturazione aziendale, non comunichi al sindacato i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere l’interruzione dell’attività lavorativa di un dipendente non è da ritenere lecita. il dipendente sospeso può, in tale circostanza, ottenere il pagamento della retribuzione piena e integrata e la revoca della sospensione.

Il sindacato, infatti, deve poter valutare e esaminare congiuntamente i criteri di scelta dei sospesi e verificare la possibilità di applicare la rotazione.

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