Dimissioni telematiche, i chiarimenti
Pubblicato il 07 aprile 2016
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La procedura telematica per presentare le dimissioni e per la risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro, prevista dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 dicembre 2015, è entrata in vigore il 12 marzo 2016.
Nonostante varie criticità permangano, sul portale cliclavoro sono state pubblicate diverse FAQ che possono essere utili per risolvere alcune questioni, peraltro in parte già rappresentate anche dai Consulenti del Lavoro.
Efficacia e termine
Fondamentale è, in questo ambito, il chiarimento in forza del quale la comunicazione obbligatoria di cessazione è inefficace se non è stata preceduta da una comunicazione del lavoratore resa con le modalità telematiche (FAQ n. 32).
Quindi il modello telematico diventa la forma tipica per la presentazione delle dimissioni e per la risoluzione consensuale: in mancanza le stesse sono inefficaci.
Inoltre, per le dimissioni presentate in data antecedente al 12 marzo scorso, non va utilizzata la nuova procedura anche nel caso in cui, per effetto della decorrenza del preavviso, la data di cessazione sia successiva: nel caso di specie si dovrà applicare ancora la Legge n. 92/2012 (FAQ n. 7).
Ambito di applicazione
Per quanto concerne l’ambito di applicazione delle nuove dimissioni telematiche, la nuova procedura non va utilizzata, oltre che nelle casistiche espressamente dall’art. 26, D.Lgs. n. 151/2015 (genitori nei primi 3 anni del bambino o nei primi 3 anni di adozione, lavoro domestico, dimissioni o risoluzione consensuale intervenute nelle sedi protette di cui all'articolo 2113, c. 4, c.c., e davanti alle Commissioni di certificazione di cui all'articolo 76 del D.Lgs. n. 276/2003), anche in caso di:
- recesso durante il periodo di prova (Ministero del Lavoro, circolare n. 12/2016);
- rapporti di lavoro marittimo (Ministero del Lavoro, circolare n. 12/2016);
- rapporti di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione (Ministero del Lavoro, circolare n. 12/2016);
- collaboratori coordinati e continuativi nei casi di recesso anticipato (FAQ n. 4);
- interruzione anticipata del tirocinio (FAQ n. 5);
- risoluzioni consensuali raggiunte tramite accordi di conciliazione in sede stragiudiziale, in quanto sede protetta (FAQ n. 19).
La procedura telematica va, invece, posta in essere per:
- dimissioni o risoluzione consensuale della lavoratrice, nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, a un anno dopo la celebrazione stessa (FAQ n. 3);
- dimissioni per il raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata (FAQ n. 6);
- lavoratori con contratto a tempo determinato (FAQ n. 16);
- lavoratori assunti presso una società privata a totale partecipazione pubblica, in quanto la procedura va effettuata con riferimento ai rapporti di lavoro privati, a prescindere dalla natura del datore di lavoro (FAQ n. 30);
- rapporti di lavoro domestico in somministrazione, tenendo presente che, nel caso di specie, il rapporto di lavoro intercorre tra l’agenzia di somministrazione ed il lavoratore (FAQ n. 31).
Le commissioni di certificazione
Ai sensi dell’art. 26, D.Lgs. n. 151/2015, il lavoratore può rivolgersi anche alle Commissioni di certificazione di cui all’art. 76, D.Lgs. n. 276/2003, per presentare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le nuove modalità telematiche.
A tal proposito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 1765 del 24 marzo 2016, ha evidenziato che la normativa fa riferimento alle “sedi” dove possono essere formalizzate le dimissioni o la risoluzione consensuale e non già alle Commissioni di certificazione intese come “organi”.
Quindi la procedura telematica svolta dalle Commissioni di certificazione operanti presso le Direzioni Territoriali del Lavoro può essere esercitata direttamente dal Direttore della DTL, nella sua qualità di presidente della Commissione, anche per il tramite di personale appositamente individuato.
In merito si ritiene che la regola enunciata dal Ministero del Lavoro sia valida anche per le altre Commissioni di certificazione le quali non avranno, quindi, bisogno di convocare tutti i membri per formalizzate le dimissioni o la risoluzione consensuale.
La sede sindacale
Le dimissioni possono essere presentate anche rivolgendosi alle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile.
Tuttavia tale disposizione, a sua volta, rinvia, tra gli altri, all'articolo 411 c.p.c. che individua, testualmente, la “sede sindacale”.
Con la FAQ n. 27, presente sul portale cliclavoro, è stato ricordato che tale espressione indica, di prassi, l'ipotesi in cui il lavoratore pone in essere determinati atti con l'assistenza di un sindacalista di sua fiducia.
Quindi, è sufficiente che la formalizzazione delle dimissioni o della risoluzione consensuale avvenga alla presenza di un sindacalista, in quanto la stessa costituisce garanzia circa la spontaneità e la consapevolezza dell’atto.
La decorrenza ed il preavviso
Interessanti, per risolvere questioni pratiche, sono i chiarimenti forniti in materia di preavviso.
Posto che la nuova procedura online non incide sull’obbligo di preavviso in capo al lavoratore e non modifica la disciplina del rapporto e della sua risoluzione, la data di decorrenza da indicare è quella del giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro (FAQ nn. 17 e 18).
Poiché è lasciata alle parti la libertà di raggiungere accordi modificativi che spostino la data di decorrenza delle dimissioni o della risoluzione consensuale, nel caso in cui lavoratore e datore di lavoro si accordino per modificare il periodo di preavviso, spostando quindi la data di decorrenza indicata nel modello telematico, sarà cura del datore di lavoro indicare l’effettiva data di cessazione nel momento di invio della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro. Non è quindi necessario che il lavoratore revochi le dimissioni trasmesse telematicamente (FAQ n. 22).
Inoltre, eventuali errori di calcolo del preavviso e/o inserimento di data di decorrenza erronea, non inficiano la manifestazione di volontà del lavoratore, per cui basterà che il datore di lavoro fornisca l’informazione esatta sull’effettiva estinzione del rapporto di lavoro nella Comunicazione Obbligatoria di cessazione (FAQ n. 23).
Nel caso in cui, invece, la data di decorrenza delle dimissioni coincida con il sabato o un giorno festivo, qualora il contratto collettivo o individuale applicato non disponga nulla in proposito, poiché il conteggio dei giorni comprende giorni consecutivi, è ammissibile che il primo giorno non lavorato possa coincidere anche con un giorno festivo (FAQ n. 29).
Infine, se dopo l’invio della comunicazione, il lavoratore si ammala durante il periodo di preavviso e il datore di lavoro deve rinviare la chiusura del rapporto di lavoro, il lavoratore non deve revocare le dimissioni già comunicate perché la malattia non incide sulla sua manifestazione di volontà. Anche in questo caso sarà cura del datore di lavoro indicare l’effettiva data di cessazione nel momento di invio della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro (FAQ n. 21).
Quadro delle norme |
Articolo 2113 c.c. Articolo 411 c.p.c. D.Lgs. n. 276/2003 Legge n. 92/2012 D.Lgs. n. 151/2015 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Decreto del 15 dicembre 2015 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare n. 12 del 4 marzo 2016 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota prot. n. 1765 del 24 marzo 2016 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, FAQ aggiornate al 4 aprile 2016 |
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