Digital tax: versamento in scadenza
Pubblicato il 12 maggio 2023
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Agli sgoccioli il termine per versare l’imposta sui servizi digitali (digital tax in Italia e web tax nella UE) istituita dalla legge di Bilancio 2019 (legge n. 145/2018) e rimodulata dalla legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019). Il termine di pagamento è il 16 maggio 2023.
Invece, la dichiarazione, relativa ai ricavi percepiti nell’anno solare precedente, va trasmessa in via telematica entro il 30 giugno di ciascun anno.
Digital tax: cosa è
La digital tax o tassa sui servizi digitali colpisce i ricavi derivanti dalla fornitura di determinati servizi digitali, da parte di imprese sia italiane che estere. In particolare, la tassa si applica ai seguenti servizi:
- trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale;
- veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
- messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale, che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi.
Sono esclusi, invece:
- la fornitura diretta di beni e servizi, nell’ambito di un servizio di intermediazione digitale;
- la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;
- la messa a disposizione di un’interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale, in termini di ricavi realizzati, è quello della fornitura agli utenti dell’interfaccia, da parte del soggetto che gestisce l’interfaccia stessa, di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;
- la messa a disposizione di un’interfaccia digitale utilizzata per gestire i sistemi dei regolamenti interbancari.
NOTA BENE: Si considera “interfaccia digitale” qualsiasi software, compresi i siti web o parte di essi, e le applicazioni, anche mobili, accessibili agli utenti attraverso cui sono prestati i servizi digitali dai soggetti passivi dell’imposta.
Tassa sui servizi digitali: chi è soggetto
La tassa è diretta agli esercenti attività d’impresa che, nel corso dell’anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto impositivo:
- realizzano ovunque nel mondo, singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, un ammontare complessivo di ricavi non inferiore a euro 750.000.000;
- percepiscono nel medesimo periodo, singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, un ammontare di ricavi da servizi digitali non inferiore a euro 5.500.000 nel territorio dello Stato.
ATTENZIONE: Le soglie devono essere superate congiuntamente nell’anno solare antecedente a quello di applicazione dell’imposta sui servizi digitali.
I ricavi vanno intesi al lordo dei costi e al netto dell'Iva e di altre imposte indirette.
Invece, per quanto riguarda la delimitazione geografica, sono imponibili i ricavi qualora l’utente del servizio digitale sia localizzato nel territorio nello Stato. Per i servizi di pubblicità online, l’utente si considera localizzato nel territorio dello Stato se la pubblicità appare sul proprio dispositivo nel momento in cui è utilizzato nel territorio dello Stato. La localizzazione nel territorio italiano del dispositivo è determinata sulla base dell’indirizzo IP dello stesso.
Digital tax: aliquota
Alle aziende che si trovano nella posizione sopra indicata si applica l’aliquota del 3% dei ricavi.
Digital tax: versamento
I soggetti obbligati sono chiamati ad effettuare il versamento dell’imposta sui servizi digitali entro il 16 maggio 2023 (per i ricavi realizzati nell’anno precedente), utilizzando il modello F24 e con modalità telematiche.
Nel Modulo F24 vanno inseriti seguenti codici tributo:
“2700” denominato “Imposta sui servizi digitali – articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m.”M
“2701” denominato “Imposta sui servizi digitali – articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m. - interessi”;
“2702” denominato “Imposta sui servizi digitali – articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m. – sanzione”.
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