Differiti i termini di versamento e degli adempimenti per la regione Toscana
Pubblicato il 20 dicembre 2023
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Per le province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato colpite dagli eventi calamitosi è stato previsto il differimento dei termini relativi al versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023.
L’articolo 21-bis del decreto legge 18 ottobre 2023 n. 145, introdotto dalla legge di conversione 15 dicembre 2023, n. 191, ha previsto che i predetti versamenti si considerano tempestivi se effettuati, in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 18 dicembre 2023.
Con il messaggio n. 4568 del 19 dicembre 2023, l’Inps fornisce chiarimenti in merito ai versamenti contributivi relativi al differimento in oggetto.
Differimento
Il differimento si applica ai soggetti che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la residenza o la sede legale ovvero la sede operativa nei Comuni ubicati nelle citate province, indicati nell’allegato A al medesimo decreto legge n. 145/2023, e nello specifico:
- ai datori di lavoro del settore privato (compresi i datori di lavoro domestico e i datori di lavoro con natura giuridica privata e dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
- ai lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli);
- ai committenti e i liberi professionisti obbligati all’iscrizione alla Gestione separata.
In particolare, la disposizione si applica per i seguenti versamenti:
- dichiarazioni mensili dei datori di lavoro privati, relative ai periodi retributivi riferiti alla mensilità di ottobre 2023 e novembre 2023;
- contributi dovuti alla Gestione separata dai committenti a seguito della presentazione delle denunce dei compensi erogati nei mesi di ottobre 2023 e novembre 2023 per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate;
- contributi dovuti dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata in scadenza per i periodi interessati, quali secondo acconto anno di imposta 2023;
- contributi dovuti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali sul minimale di reddito imponibile per il terzo trimestre 2023 e il secondo acconto di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2023;
- lavoratori agricoli autonomi e i concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare, la citata norma riguarda i versamenti afferenti all’emissione 2023, terza rata, con scadenza originaria di pagamento fissata al 16 novembre 2023.
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