Difesa del cliente, nel rispetto dei colleghi. Avvocato sanzionato
Pubblicato il 20 novembre 2017
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Sì al dovere di difesa del cliente, ma nel rispetto del rapporto di colleganza; pena la violazione, a carico dell’avvocato, del canone di lealtà e correttezza professionale.
Sulla scorta di ciò, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, ha confermato la sanzione disciplinare dell’avvertimento inflitta ad un avvocato – respingendo il ricorso di quest’ultimo – per non aver mantenuto nei confronti di un collega, un comportamento ispirato a lealtà e correttezza. In particolare, l’illecito era stato individuato nell’aver chiesto, in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la condanna del difensore di controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., addebitando esclusivamente la colpa al collega, la cui correttezza era stata invece dimostrata nel prosieguo del processo.
Avverso la sanzione, confermata dal Cnf, il legale “sanzionato” lamentava, tra l’altro, la violazione dell’art. 65 Legge n. 247/2012 in riferimento alla successione delle leggi nel tempo ed all’applicazione di quella più favorevole, nonché del vigente codice deontologico (entrato in vigore nelle more del giudizio) nella parte in cui prevede la tipizzazione degli illeciti e la predeterminazione delle sanzioni applicabili.
In particolare – osservava il legale – l’entrata in vigore del nuovo codice deontologico ha determinato la cessazione dell’efficacia delle disposizioni precedenti, con applicazione delle nuove disposizioni anche ai procedimenti in corso, se più favorevoli all’incolpato (c.d. favor rei). Ebbene le norme contenute nel titolo primo del suddetto codice (tra cui viene menzionata anche la lesione dei doveri di correttezza e lealtà) non prevedono l’irrogazione di alcuna sanzione disciplinare, che dunque non avrebbe potuto essere posta a carico dell’odierno ricorrente.
Violazione rapporto di colleganza: lesione di lealtà e correttezza professionale
Censura tuttavia respinta dalle Sezioni Unite, secondo cui il Cnf, con la pronuncia impugnata, ha correttamente individuato una corrispondenza tra l’originaria contestazione disciplinare e l'art. 46 del nuovo codice deontologico, che prevede l’obbligo dell’avvocato di ispirare la sua condotta “all’osservanza del dovere di difesa, salvaguardando, per quanto possibile, il rapporto di colleganza”. La violazione del rapporto di colleganza (per l'appunto sanzionata con l'avvertimento), difatti – si legge nella sentenza n. 27200 del 16 novembre 2017 - ben può costituire una concreta esplicazione della violazione del più vasto ambito di lealtà e correttezza professionale.
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