Difensori d’ufficio. Modifiche ai criteri di nomina
Pubblicato il 30 maggio 2018
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Il Consiglio Nazionale Forense ha apportato alcune modifiche ai criteri per la nomina dei difensori d’ufficio, già adottati nella delibera approvata nella seduta amministrativa del 22 aprile 2016.
Lo ha reso noto con circolare n. 4-C-2018 del 28 maggio 2018, indirizzata ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati, dove si informa che i ritocchi sono stati approvati nel corso della seduta del 20 aprile 2018.
Alla circolare è allegato un estratto di quest'ultima seduta amministrativa nonché il testo consolidato della delibera sui criteri, così come risultante dall’ultimo intervento.
Le ultime modifiche
Nel dettaglio, le modifiche intervengono sui criteri di cui alla delibera del 22 aprile 2016 con riferimento:
- al punto 1, secondo periodo, nella parte in cui si prevedono delle liste separate che possono essere previste dai Consigli dell’Ordine per il solo svolgimento di attività urgenti, a cui vengono aggiunte anche le attività delegate;
- al punto 2, dove, nella previsione secondo cui, con riferimento alla reperibilità, sono considerati immediatamente reperibili i difensori di ufficio che abbiano chiesto di essere inseriti nelle liste per gli indagati o imputati arrestati ovvero detenuti, vengono aggiunti anche i difensori d’ufficio per minorenni arrestati ovvero detenuti;
- al punto 3, dove si afferma l’applicabilità della previsione ivi stabilita, in quanto compatibile, per i difensori di ufficio nel processo minorile;
- al punto 4, dove, a modifica della precedente disposizione, si prevede che, nel processo minorile, i difensori d’ufficio scelti tra quelli che abbiano chiesto di essere inseriti nelle relative liste, saranno individuati in relazione all’appartenenza al Foro nel cui distretto è stato commesso il reato ovvero, in mancanza di questo, attingendo alla lista tenuta dall’Ordine distrettuale di residenza dell’indagato (precedentemente, all’opposto, i difensori erano individuati in relazione all’appartenenza al Foro di residenza dell’indagato e, in mancanza di questa, attingendo dalla lista nell’ordine naturale).
Da segnalare anche una modifica che interessa le premesse della delibera del 22 aprile 2016, per quel che concerne la lista dei difensori d’ufficio di cui possono dotarsi i Consigli dell’Ordine nel cui distretto abbia sede un tribunale militare ovvero la Corte d’appello militare; in proposito, dove si prevede che possono essere iscritti nelle apposite liste i difensori che dichiarino di possedere specifiche competenze in materia, viene aggiunto l’inciso “previa presentazione all’Ordine di idonea ed adeguata documentazione”.
- eDotto.com - Punto&Lex del 8 giugno 2016 - Aggiornamento nomine difensori d’ufficio – Mattioli
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