Difensore assente solo se ricoverato

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La Cassazione, con sentenza n. 5496 del 9 febbraio 2009, ha rigettato l'eccezione processuale avanzata da un uomo il quale, condannato nei precedenti gradi di merito, riteneva illegittimo che i giudici di merito avessero rifiutato di rinviare un'udienza alla quale il suo legale non aveva potuto partecipare perché affetto da colica renale, con tanto di certificato medico allegato agli atti. Secondo la terza sezione penale, tuttavia, i giudici di merito avevano legittimamente respinto l'istanza di rinvio dell'udienza dibattimentale con una motivazione incensurabile: infatti, l'organo di merito, dopo aver rilevato che il certificato medico prodotto risaliva ad alcuni giorni indietro e che l'istanza medesima non era stata tempestiva, ha correttamente ritenuto che la patologia denunciata non poteva configurare un impedimento assoluto a comparire sia perché, proprio in base al certificato medico, comportava solo tre giorni di riposo, sia perché il dolore fisico, che notoriamente accompagna le coliche renali, poteva essere già cessato.

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  • ItaliaOggi, p. 28 – Difensore assente solo se ricoverato - Alberici

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