Dichiarazioni di successione 2025, codici per autoliquidazione

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Dichiarazioni di successione 2025, codici per autoliquidazione

Con l'inizio del 2025 entrano in vigore le revisioni all’imposta di successioni e donazioni. Secondo la riformulazione dell'articolo 33 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, coloro che sono tenuti al versamento procedono con l'autoliquidazione dell'imposta seguendo quanto riportato nella dichiarazione di successione.

I contribuenti dispongono di 90 giorni per completare tale operazione. Inoltre, se viene inviato un avviso di liquidazione per un importo maggiore di tassa dovuta entro il termine di prescrizione di due anni dalla presentazione della dichiarazione di successione, il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni.

Previsto anche il pagamento rateale (non ammesso per importi inferiori a 1.000 euro):

  • in otto rate trimestrali;
  • in dodici rate trimestrali per importi che superano i 20mila euro.

Sugli importi dilazionati sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno successivo al pagamento, del 20 per cento dell’imposta autoliquidata.

Con l'entrata in vigore delle nuove regole riguardanti i pagamenti delle tasse su eredità e donazioni, stabilite dal decreto legislativo n. 139/2024, l'Agenzia delle Entrate ha introdotto tramite la risoluzione n. 2 del 10 gennaio 2025 nuovi codici tributo e ha rinominato alcuni già in uso.

Le modifiche al Testo Unico sulle successioni sono valide per le dichiarazioni di successione iniziate a partire dal 1° gennaio 2025.

Codici tributo per imposta di successione

In conformità alla novità normativa, la risoluzione 2/E/2025 stabilisce l'uso dei seguenti nuovi codici tributo per l'autoliquidazione delle tasse di successione:

  • 1539” denominato “Successioni - Imposta sulle successioni - autoliquidazione”.
  • “1635” denominato “Successioni - Imposta sulle successioni – interessi pagamento rateale”.

Durante la compilazione del modello F24, questi codici tributo devono essere inseriti nella sezione "Erario" accanto agli importi inseriti nella colonna "importi a debito versati", specificando:

  • nell'area "anno di riferimento", usando il formato "AAAA", l'anno della morte;
  • nella sezione "Contribuente", il codice fiscale e i dati personali dell'erede;
  • il campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" deve includere il codice fiscale del defunto insieme al codice "08" nel campo "codice identificativo";
  • per il codice tributo "1539" soltanto, il campo "rateazione/Regione/Prov./mese rif." deve essere compilato con il formato "NNRR", dove "NN" è il numero della rata corrente e "RR" è il totale delle rate (per i pagamenti in un'unica soluzione, questo campo è riempito con "0101").

Per i pagamenti dilazionati, è richiesto un acconto non inferiore al 20% dell’imposta totale, da pagare entro la stessa scadenza prevista per il versamento in unica soluzione, indicando nel campo corrispondente il valore “0101”. Per le somme residue da saldare a rate, il medesimo campo deve essere compilato con il numero della rata corrente (per esempio, “01”, “02”, “03”, ecc.) seguito dal totale delle rate previste (ad esempio, “08” o “12”).

Versamento delle sanzioni per tardiva dichiarazione di successione

La risoluzione stabilisce il codice tributo per le sanzioni legate a presentazioni tardive:

  • "1549" chiamato "Successioni - Presentazione tardiva della dichiarazione di successione - Sanzione per ravvedimento - imposta sulle successioni - art. 13 d.lgs. n. 472/1997".

Durante la compilazione del modello F24, questo codice tributo appare nella sezione "Erario" dove vengono riportati gli importi debitori:

- nel campo "anno di riferimento", con il formato "AAAA", viene indicato l'anno della morte;

- nella sezione "Contribuente", si inseriscono il codice fiscale e i dati anagrafici dell'erede;

- il campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" comprende il codice fiscale della persona deceduta e il codice "08" nel campo "codice identificativo".

Inoltre, la risoluzione rinomina il codice tributo:

  • "1535" ora intitolato "Successioni - Sanzione per ravvedimento - imposte ipotecarie e catastali e imposta sulle successioni - art. 13 d.lgs. n. 472/1997".

I versamenti degli interessi per ravvedimento si effettuano con il codice "1537" già esistente, denominato "Successioni - Interessi per ravvedimento - art. 13, D. Lgs. n. 472/1997".

Versamento delle somme derivanti da avvisi di liquidazione

Per facilitare il pagamento delle somme richieste tramite gli avvisi di liquidazione, la risoluzione n. 2 del 10 gennaio 2025 introduce il codice tributo:

  • "A139" denominato "Successioni - Sanzione per l'imposta sulle successioni - Avviso di liquidazione - Art. 33, comma 3, del TUS".

Durante la compilazione del modello F24, tale codice tributo si trova nella sezione "Erario", accanto agli importi elencati come debiti, e include nei campi "codice ufficio", "codice atto" e "anno di riferimento", con il formato "AAAA", le informazioni specificate nell'avviso emesso dall'Ufficio.

Per i costi relativi alla notifica degli atti, si utilizza il codice tributo esistente "9400 - spese di notifica per atti impositivi".

Il seguente codice tributo viene rinominato:

  • "A150" denominato "Successioni - Sanzione per ritardo nella presentazione della dichiarazione di successione - Avviso di liquidazione - Art. 50 del TUS".

Il pagamento degli interessi legati agli avvisi di liquidazione viene effettuato usando il codice tributo "A152" già esistente, intitolato "Successioni - Interessi - Avviso di liquidazione dell'imposta".

Altri codici rinominati

Sono altresì rinominati i seguenti codici tributo:

  • "1532" ora intitolato "Successioni - Tasse per i servizi ipotecari e catastali"
  • "1567" ora intitolato "Atti pubblici - Tasse per i servizi ipotecari e catastali"
  • "A142" rinominato "Atti pubblici - Successioni - Tasse per i servizi ipotecari e catastali - Somme liquidate dall'ufficio".
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