Dichiarazione e visto di conformità, i chiarimenti di Telefisco 2020
Pubblicato il 01 febbraio 2020
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In caso di apposizione del visto di conformità, le dichiarazioni e le scritture contabili possono essere trasmesse e tenute dal contribuente. Pertanto, non è richiesta la materiale tenuta della contabilità a cura del professionista quale condizione necessaria per l'apposizione del visto, essendo sufficiente il diretto controllo e la responsabilità dello stesso sulle scritture contabili.
Così l’Agenzia delle Entrate, in occasione di Telefisco 2020, ha risolto la diatriba in merito all’identità soggettiva tra chi appone il visto di conformità e chi predispone e trasmette la dichiarazione.
Dichiarazione e visto di conformità, la norma
I funzionari dell’Agenzia delle Entrate ricordano, in primis, che in base all’art. 23 del D.M. n. 164 del 31 maggio 1999:
- i professionisti rilasciano il visto di conformità se hanno predisposto le dichiarazioni e tenuto le relative scritture contabili;
- le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dal professionista anche quando sono predisposte e tenute direttamente dallo stesso contribuente o da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale. Ciò a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista.
Dichiarazione e visto di conformità, deroghe al requisito generale di “coincidenza”
L’Agenzia delle Entrare, inoltre, ha affermato che è assolutamente corretto che il visto di conformità sia rilasciato da un responsabile dell’assistenza fiscale (RAF) di un CAF-imprese su dichiarazioni predisposte e trasmesse telematicamente da una o più società di servizi partecipate, purché tali attività siano eseguite sotto il diretto controllo dello stesso CAF.
Le fattispecie costituiscono, dunque, deroghe al requisito generale di “coincidenza” tra chi appone il visto di conformità e chi predispone e trasmette la dichiarazione.
Dichiarazione e visto di conformità, valutazione ad hoc
Infine, con riferimento alle condotte già poste in essere, nella risoluzione n. 99/2019 è stato precisato che gli uffici competenti valuteranno caso per caso la sussistenza dei presupposti per la non applicazione delle sanzioni, in base all’art. 10, co. 3 della L. n. 212/2000.
- edotto.com – Edicola del 30 gennaio 2020 - Visto di conformità valido con dichiarazione compilata dal contribuente – Moscioni
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