Dichiarazione di fallimento anche d’ufficio

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Per le Sezioni unite civili di Cassazione – sentenza n. 9409 del 18 aprile 2013 – è legittima la dichiarazione di fallimento intervenuta su istanza del pubblico ministero, inoltrata a seguito di segnalazione compiuta dal tribunale nell’ambito di procedura prefallimentare.

Il detto principio di diritto è stato pronunciato con riferimento ad una questione di particolare importanza sollevata nell’ambito di un giudizio prefallimentare in cui l'unico creditore aveva rinunciato alla domanda di fallimento.
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