Detrazioni per interventi di efficienza energetica. Controlli dell’Enea

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Detrazioni per interventi di efficienza energetica. Controlli dell’Enea

Arrivano dal MiSE le indicazioni sui criteri con cui l’Enea effettuerà i controlli sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica.

Con decreto del ministero dello Sviluppo Economico dell’11 maggio 2018, in “Gazzetta Ufficiale” n. 211 dell’11 settembre, è stata data attuazione a quanto previsto dal comma 2-quinquies dell’art. 14 del DL 4 giugno 2013, introdotto dalla L. 205/2017, per il quale l’Enea è chiamata ad effettuare controlli, anche a campione, sulle attestazioni rilasciate dal professionista abilitato circa i requisiti tecnici richiesti dal singolo intervento, nonché su tutte le agevolazioni spettanti in tema di detrazioni per interventi di efficienza energetica.

La procedura per i controlli dell’Enea

Viene stabilito che entro il 30 giugno di ciascun anno, l’Enea elabori un programma di controlli a campione sulle istanze prodotte in relazione agli interventi di cui all'art. 14 del Dl n. 63 del 2013, conclusi entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il campione non può superare lo 0,5% delle istanze selezionate tra le richieste di accesso al beneficio della detrazione fiscale caricate sul portale informativo Enea. La scelta avviene in base ai seguenti criteri:

  • istanze relative agli interventi che hanno diritto ad una maggiore aliquota;
  • istanze che presentano la spesa più elevata;
  • istanze che presentano criticità in relazione ai requisiti di accesso alla detrazione fiscale ed ai massimali dei costi unitari.

Il soggetto beneficiario viene avvertito dall’Enea dell'avvio del procedimento di controllo; se la verifica riguarda parti comuni condominiali, il destinatario della comunicazione sarà l'amministratore di condominio, legale rappresentante pro-tempore.

L’invio sarà eseguito con lettera raccomandata a/r ovvero, ove disponibile, con Pec.

Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il beneficiario (o l’amministratore) deve inviare, tramite PEC indirizzata a enea@cert.enea.it ed in formato PDF, la documentazione prevista per le varie tipologie di interventi sulla base delle indicazioni riportate nelle schede tecniche sul sito dell’ENEA, se non già trasmessa.

L’Enea ha 90 giorni di tempo per la verifica della documentazione, della sussistenza e permanenza dei presupposti e dei requisiti per il riconoscimento della detrazione potendo chiedere ulteriori integrazioni e per comunicare l’esito del controllo al beneficiario.

L’esito negativo può derivare dal fatto che:

  • la documentazione fornita sia carente, anche a seguito di integrazione;
  • risultino insoddisfatti i requisiti e le condizioni richieste dal presente decreto, dal Dl n. 63/2013 e dalle altre norme nazionali o regionali applicabili.

Intervento con sopralluogo

Nel caso di avvio del procedimento mediante sopralluogo, la comunicazione avviene con un preavviso minimo di quindici giorni, con lettera raccomandata a/r ovvero mediante PEC, specificando il luogo, la data, l'ora e il nominativo dell'incaricato del controllo.

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