Detrazioni e spese tracciabili, si attendono chiarimenti

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Detrazioni e spese tracciabili, si attendono chiarimenti

La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto - a decorrere dal 1° gennaio 2020 - due nuove norme dirette a limitare la possibilità di detrazione degli oneri.

In primo luogo, è stata prevista una “rimodulazione” degli oneri detraibili in base al reddito complessivo. Si riduce, infatti, il grado di detraibilità dall'imposta lorda sui redditi degli oneri detraibili di cui all'articolo 15 del Tuir per i contribuenti con reddito complessivo, al netto di quello relativo all'abitazione principale e alle relative pertinenze, superiore a 120.000 euro. Rimangono, invece, immutati gli importi detraibili per interessi relativi a prestiti e mutui agrari, all'acquisto e alla costruzione dell'abitazione principale e alle spese sanitarie per patologie gravi. Inoltre, al fine di beneficiare della detrazione Irpef del 19%, è necessario che la spesa sia sostenuta mediante l’utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili. Pertanto, a decorrere dal 2020, tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa. Restano “fuori” dal nuovo obbligo e, quindi, possono essere pagati in contanti: gli acquisti di medicinali e dispositivi medici nonché le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o private accreditate al SSN. Permangono, tuttavia, numerosi  dubbi applicativi cui l’Agenzia delle Entrate dovrà fornire risposta, anche alla luce del fatto che non sono stati approvati gli emendamenti al c.d. "Milleproroghe", che avevano come obiettivo il differimento al 1° aprile 2020 delle disposizioni in esame.

La rimodulazione degli oneri

Con la Legge di Bilancio 2020 (articolo 1, comma 629 della L. n. 160/2019) le detrazioni Irpef spettanti ai sensi dell’articolo 15 del Tuir vengono “parametrate” in funzione del reddito complessivo.

In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la detrazione spetta:

  • per l'intero importo della spesa sostenuta, se il reddito complessivo non eccede i 120.000 euro;
  • in misura “minore”, nel caso in cui il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro, ma non a 240.000 euro: in tale eventualità, la detrazione compete per la parte corrispondente al rapporto tra 240.000 euro, “diminuito” del reddito complessivo del dichiarante, e 120.000 euro;

Diversamente, la detrazione non spetta se il reddito complessivo supera i 240.000 euro.

Così, ad esempio, una persona fisica con reddito complessivo di 170.000 euro che ha eseguito liberalità in favore di istituti scolastici per 5.000 euro, potrà portare in detrazione un ammontare pari al 19% di 2.917 euro risultante dall’applicazione della seguente formula: 5.000 × (240.000 – 170.000) /120.000. La detrazione IRPEF, pertanto, è pari a 554,00 euro (2.917 euro × 19%).

E’ chiaro che il lavoratore dipendente, superata la soglia dei 120.000 euro di reddito complessivo, dovrà darne comunicazione al proprio sostituto d’imposta in modo che questi possa tenerne conto in sede di effettuazione delle ritenute. Un concetto che è stato innovato rispetto al passato è quello di “reddito complessivo”: per effetto delle nuove disposizioni, il reddito complessivo è determinato al “netto” del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis del Tuir.  Tale disposizione introduce, pertanto, un beneficio, ai fini della detraibilità degli oneri di cui all'articolo 15 del Tuir, per i proprietari di un'abitazione e delle relative pertinenze.

Restano “escluse” dalla nuova “parametrazione” alcune particolari tipologie di oneri, oltre a quelle che risultano comunque fuori dal perimetro di applicazione delle nuove disposizioni (articolo 15 del Tuir), ossia: le detrazioni per carichi di famiglia (articolo 12 del Tuir), le detrazioni per i canoni di locazione (articolo 16 del Tuir) nonché quelle riguardanti le ristrutturazioni edilizie (articolo 16-bis del Tuir).

La detrazione, quindi, continua a spettare per l’intero importo (tenuto conto della franchigia), a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo, per gli oneri di cui al comma 1 lett. a) e b) e comma 1-ter dell’articolo 15 del Tuir, nonché per le spese sanitarie di cui al comma 1, lett. c).

Oneri esclusi dalla parametrazione

  • interessi passivi e altri oneri pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nel limite dei redditi dei terreni dichiarati (lett. a);
  • interessi passivi da mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale (lett. b);
  • interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’immobile abitazione principale (co. 1-ter);
  • spese sanitarie (lett. c).

Tenuto conto, invece, delle diverse tipologie di oneri contemplati nella norma di cui all’articolo 15 del Tuir, si fornisce - di seguito - una elencazione di tutte le possibili fattispecie che saranno oggetto di parametrazione.

Fattispecie 

Articolo 15 del Tuir

Compensi corrisposti a mediatori immobiliari in relazione all'acquisto dell'abitazione principale

comma 1, lett. b-bis)

Spese veterinarie

comma 1, lett. c-bis)

Spese per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti

comma 1, lett. c-ter)

Spese funebri

comma 1, lett. d)

Spese istruzione universitaria e frequenza scolastica

comma 1, lett. e)

Spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado

comma 1, lett. e-bis)

Spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA)

comma 1, lett. e-ter)

Premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità permanente e i premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza

comma 1, lett. f)

Premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate per immobili ad uso abitativo

comma 1, lett. f-bis)

Spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate

comma 1, lett. g)

Erogazioni liberali a favore di Stato, Regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali

comma 1, lett. h)

Costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente enti che operano nel settore culturale e artistico

comma 1, lett. h-bis)

Erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo

comma 1, lett. i)

Contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso

comma 1, lett. i-bis)

Erogazioni liberali in favore di società e ASD

comma 1, lett. i-ter)

Spese per la pratica sportiva dei ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni

comma 1, lett. i-quinquies)

Spese per locazione studenti universitari “fuori sede”

comma 1, lett. i- sexies)

Canoni e oneri accessori derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di età inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000

comma 1, lett. i- sexies.1)

Spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza

comma 1, lett. i- septies)

Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro

comma 1, lett. i- octies)

Spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale

comma 1, lett. i- decies)

Erogazioni liberali a favore di ONLUS e di soggetti che svolgono attività umanitarie (aliquota del 26%)

comma 1.1

Spese per il mantenimento del cane guida dei non vedenti (con detrazione forfetaria di 1.000 euro)

comma 1-quater)

Detrazione Irpef - Modalità di pagamento tracciabile

Secondo l’articolo 1, comma 679 della Legge n. 160/2019, ai fini della detrazione nella misura del 19% degli oneri di cui all’articolo 15 del Tuir e di quelli previsti in altre disposizioni normative, è necessario che il relativo pagamento sia effettuato mediante bonifico bancario o postale nonché gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del Dlgs. 241/1997, ossia carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.  Non è chiaro, al riguardo, se anche i bollettini postali, i RAV ed i MAV rientrino (o meno) tra gli strumenti tracciabili. Per meglio comprendere tali eventualità si osserva che, guardando ad altra casistica (detrazione Iva delle spese per l'acquisto di carburanti per autotrazione), il provvedimento 73203/2018 considera “idonei” a provare l'avvenuta effettuazione delle operazioni i seguenti mezzi di pagamento:

a) gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali..;

b) elettronici …tra cui, a titolo meramente esemplificativo:

- addebito diretto;

- bonifico bancario o postale;

- bollettino postale;

- carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente.

Seguendo questa indicazione, pare possibile sostenere che anche i bollettini postali (compresi i MAV ed i  RAV) rientrino tra gli strumenti tracciabili necessari ai fini della detrazione delle spese, anche se sul punto appare necessario un chiarimento da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Oneri detraibili soggetti all’obbligo

Restano soggetti all’obbligo di tracciabilità tutti gli oneri non espressamente “esclusi” che danno diritto alla detrazione Irpef nella misura del 19% di cui all’articolo 15 del Tuir e altre disposizioni normative.

Fattispecie 

Articolo 15 del Tuir

Interessi passivi e relativi oneri accessori sui prestiti o mutui agrari

comma 1, lett. a)

Interessi passivi e relativi oneri accessori sui mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale

comma 1, lett. b)

Compensi corrisposti a mediatori immobiliari in relazione all'acquisto dell'abitazione principale

comma 1, lett. b-bis)

Spese veterinarie

comma 1, lett. c-bis)

Spese per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti

comma 1, lett. c-ter)

Spese funebri

comma 1, lett. d)

Spese istruzione universitaria e frequenza scolastica

comma 1, lett. e)

Spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado

comma 1, lett. e-bis)

Spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA)

comma 1, lett. e-ter)

Premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità permanente e i premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza

comma 1, lett. f)

Premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate per immobili ad uso abitativo

comma 1, lett. f-bis)

Spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate

comma 1, lett. g)

Erogazioni liberali a favore di Stato, Regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali

comma 1, lett. h)

Costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente ad enti che operano nel settore culturale e artistico

comma 1, lett. h-bis)

Erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo

comma 1, lett. i)

Contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso

comma 1, lett. i-bis)

Erogazioni liberali in favore di società e ASD

comma 1, lett. i-ter)

Spese per la pratica sportiva dei ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni

comma 1, lett. i-quinquies)

Spese per locazione studenti universitari “fuori sede”

comma 1, lett. i- sexies)

Canoni e oneri accessori derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di età inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000

comma 1, lett. i- sexies.1)

Spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza

comma 1, lett. i- septies)

Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro

comma 1, lett. i- octies)

Spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale

comma 1, lett. i- decies)

Spese di iscrizione a scuole di musica dei ragazzi tra 5 e 18 anni.

La detrazione del 19% spetta per le spese sostenute dall’1.1.2021

comma 1 lett. e-quater)

 

 

Fattispecie 

Normativa

Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari

Art. 138 comma 14, L. n. 388/2000

 

Erogazioni liberali a favore della Società di cultura “La Biennale di Venezia”

Art. 1 della L. n. 28/1999

Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale

Art. 25 del DLgs. n. 367/1996

Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico che non hanno iniziato a lavorare

Art. 2, comma 5-bis), DLgs. n. 184/1997

Spese per asili nido

Art. 1, comma 335 della L. n. 266/2005

Spese per l’affitto di terreni agricoli ai giovani

Art. 16, comma 1-quinquies.1) Tuir

Contributi associativi alle società di mutuo soccorso che dal periodo d’imposta 2018 e fino all’operatività del RUNTS

Art. 83, comma 5 del DLgs. n. 117/2017

Deroghe alla tracciabilità

Le disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti vengono meno in alcune specifiche casistiche. E’ così possibile pagare in contanti, senza perdere il diritto alla detrazione, laddove:

  • si proceda all’acquisto di medicinali e di dispositivi medici;
  • si sostengano spese per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o private accreditate al SSN.

Pertanto, oltre alle spese per le prestazioni rese da strutture pubbliche e private accreditate al SSN, è ancora possibile pagare in contanti l’acquisto di medicinali (da banco, omeopatici, ecc.) e dispositivi medici, così come gli acquisti di prodotti per i quali è esclusa la detraibilità della spesa; si tratta, ad esempio, dell’acquisto di “parafarmaci”, quali integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate, anche se acquistati in farmacia e assunti a scopo terapeutico su prescrizione medica (Risoluzione n. 396/E/2008).

Dubbi potrebbero sorgere sulle modalità di pagamento dei medicinali veterinari. La norma, infatti, fa espresso riferimento all’acquisto di “medicinali” senza specificare alcunché; allo stesso modo, non è chiaro se il pagamento in contanti sia ammesso anche per il noleggio di dispositivi medici (anche qui la norma è generica, usando il termine “dispositivi medici”). Sul punto, è necessario che l’Agenzia delle Entrate fornisca i necessari chiarimenti. Al momento, si ritiene preferibile l’utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili anche per questo tipo di spese.

Rientrano, invece, nell’obbligo della tracciabilità, tutte le spese per visite specialistiche presso medici che esercitano la libera professione (dentisti, oculisti, ecc.), così come alcune tipologie di certificati rilasciati dal medico di famiglia. In tale eventualità, non è difficile imbattersi nel caso del medico specialista che non è munito di Pos: in tal caso, per non perdere la detrazione, occorrerà procedere al pagamento mediante bonifico o assegno. E’ chiaro che sul punto attendiamo indicazioni dal Fisco. 

Pagamenti per conto di “altri” soggetti

In generale, affinché spetti il diritto alla detrazione fiscale, è necessario che gli oneri e le spese siano:

  • indicati nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono stati sostenuti (principio di cassa) e idoneamente documentati, anche se la spesa è sostenuta in un periodo d’imposta diverso da quello in cui la prestazione è resa. In caso di utilizzo della carta di credito, rileva il momento in cui è stata utilizzata la carta e non assume nessuna rilevanza, invece, il diverso e successivo momento in cui avviene l’addebito sul conto corrente del titolare della carta, momento che può quindi collocarsi anche in un periodo d’imposta successivo (Risoluzione n. 77/E/2007);
  • effettivamente a carico di chi li ha sostenuti. Pertanto, la detrazione non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito. Nel caso in cui il rimborso sia inferiore alla spesa sostenuta, la detrazione è calcolata solo sulla parte non rimborsata.

Per talune spese, poi, la detrazione spetta anche se le stesse sono state sostenute nell’interesse di familiari fiscalmente “non a carico”. Si tratta, ad esempio, delle spese sanitarie sostenute nell’interesse dei predetti familiari affetti da “patologie” che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo per le correlate prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza (articolo 5, comma 1 del DLgs. n. 124/1998), oppure delle spese sostenute per l’assistenza personale dei soggetti non autosufficienti (circolare n. 13/E/2019).

Particolarità – lo si ricorda – riguardano anche le casistiche delle unioni civili e convivenze di fatto:

  • la legge n.76/2016 equipara al matrimonio il vincolo giuridico delle unioni civili, stabilendo che “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti… si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.” In caso di unioni civili celebrate all’estero, la fruizione delle agevolazioni fiscali per familiari a carico, e per le spese ad essi relative, è ammessa a partire dal 5 giugno 2016 o dalla data di celebrazione del matrimonio, se successiva, sempreché la trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile sia già intervenuta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi;
  • per le “convivenze di fatto”, invece, non è prevista l’equiparazione al matrimonio. Pertanto, il convivente non può fruire della detrazione relativa alle spese sostenute nell’interesse dell’altro convivente.

Ciò premesso, con la Legge di Bilancio 2020 sorgono dubbi sulla gestione dei pagamenti “tracciabili” laddove gli stessi siano sostenuti da un soggetto “diverso" dal beneficiario della detrazione. E’ il caso, ad esempio, di un figlio che paga una visita specialistica alla madre anziana non fiscalmente a carico e priva di carte di credito/debito. In tale eventualità, pare possibile - per la madre - poter detrarre la spesa sostenuta dal figlio purché restituisca, mediante strumenti tracciabili (ad esempio un bonifico), quanto da questi sostenuto. E’ chiaro che, al fine di evitare problematiche in caso di controlli, bisognerà dimostrare che la spesa è stata effettivamente sostenuta; quindi, va conservata - oltre al documento di spesa - anche la prova del pagamento.

Fermo restando che la detrazione spetta al soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa, restano ancora molte le casistiche in cui non appare chiaro come procedere. In via prudenziale, si consiglia (per quanto possibile) – in attesa di chiarimenti ufficiali – di far coincidere il soggetto beneficiario della detrazione con chi effettua il pagamento tracciabile. Si rammenta, tuttavia, che, per talune spese, la deduzione spetta anche se le stesse sono state sostenute nell’interesse di “familiari a carico”.

In particolare, la deduzione spetta:

  • al genitore che ha sostenuto la spesa nell’interesse del figlio, anche nell’ipotesi in cui i documenti di spesa siano intestati all’altro genitore fiscalmente a carico;
  • al contribuente che ha sostenuto la spesa nell’interesse di familiari a carico anche nell’ipotesi in cui i documenti di spesa siano intestati ad un altro familiare, anche esso fiscalmente a carico di chi ha sostenuto la spesa (circolare 13/E/2019).

Conseguentemente, se il documento è intestato al genitore che ha sostenuto la spesa con strumenti tracciabili, questi può tranquillamente detrarre; se, invece, il documento è “cointestato” ai genitori o al figlio è possibile ripartire la detrazione tra i genitori purché si annotino sulla fattura le modalità di ripartizione della spesa e quelle di pagamento. Non è chiaro, in questo caso, se sia irrilevante o meno chi abbia effettuato il pagamento in modo tracciabile. Si ritiene, tuttavia, che - nell’attesa di chiarimenti - sia sufficiente l’integrazione dei documenti facendo attenzione a conservare la prova del pagamento tracciato. Problematica correlata al riconoscimento della detraibilità si potrebbe riscontrare anche in caso di pagamenti effettuati con strumenti “tracciabili” riconducibili a conti correnti cointestati (o meno) tra i coniugi. A fronte di una spesa sostenuta da uno dei coniugi (anche per un familiare a carico), laddove il pagamento sia effettuato con una carta di credito agganciata al conto corrente cointestato degli stessi, si ritiene non vi siano elementi di ostacolo alla detraibilità; diversamente, nel caso di spesa pagata da uno dei coniugi (non fiscalmente a carico) mediante uno strumento tracciabile riconducibile al conto corrente dell’altro coniuge, si ritiene possano esservi dubbi sulla detraibilità della stessa. Resta, comunque, necessario conservare il documento di pagamento, oltre alla documentazione a supporto della spesa sostenuta.

Riflessi sulla dichiarazione precompilata

Con l’introduzione, a partire dal 1° gennaio 2020, delle disposizioni concernenti l’obbligo di pagamento con strumenti tracciabili delle spese ed oneri che consentono di fruire della detrazione Irpef nella misura del 19%, sorgono perplessità sulle modalità di gestione di questo nuovo obbligo nell’ambito della dichiarazione “precompilata”.  Ad oggi, infatti, i contribuenti tenuti all’invio dei dati mediante il sistema TS, così come quelli tenuti a comunicare le informazioni all’Agenzia delle Entrate, non devono fornire indicazioni sulle modalità di pagamento delle spese. E’ chiaro che, a fronte della novità prevista, appare possibile l’inserimento di un ulteriore “flag” nei tracciati di dette comunicazioni che confermi o meno l’utilizzo di strumenti tracciabili. Diversamente, molte delle spese detraibili rimarrebbero nel riquadro «da verificare» del precompilato, con un controllo su ciascuna di esse, ai fini della spettanza (o meno) della detrazione, che ricadrebbe sul contribuente o su chi per lui redige il modello 730.

 

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